IDV Laboratorio Sociale e Disabilità Regione Toscana
Capezzoli IDV :Stiamo dalla parte del Coordinamento Nazionale famiglie di Disabili e chiediamo alla Regione, alle Province e Comuni della Toscana di approvare una delibera a favore del ddl 2128
PROPOSTA DELIBERA A favore del ddl 2128 sulla figura del Caregiver familiare
PREMESSO che il Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, che si occupa a vario titolo
per la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie ed è presente sul nostro
territorio ormai da molti anni con una propria rappresentanza, ha sollecitato l'adesione e il
sostegno del Consiglio per l'approvazione del DDL 2128/XVII.
PRESO ATTO che al Senato, in data 5 Novembre 2015 è stato presentato il disegno di
legge 2128/XVII, finalizzato a riconoscere e a tutelare il lavoro svolto dai caregiver familiari e a
riconoscerne il valore sociale ed economico per la collettività.
APPURATO che tale disegno di legge, a prima firmataria la senatrice Bignami, al 24
gennaio 2017 è stato firmato da 92 Senatori della Repubblica, afferenti ad una gran quantità
di partiti e gruppi politici a dimostrare l'importanza orizzontale e senza bandiere di questo
DdL.
VERIFICATO che il DdL 2128, ha iniziato il suo iter parlamentare il 24 gennaio 2017 in
Commissione lavoro al Senato.
PRESO ATTO che con il termine caregiver familiare si designa colui che volontariamente
e gratuitamente si prende cura in ambito domestico di una persona cara in condizioni di non
autosufficienza a causa di severe disabilità. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito e
volontario, in funzione di legami affettivi e che senza il lavoro svolto dai caregiver familiari in
forma gratuita, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza
continua sarebbe insostenibile per lo Stato.
CONSIDERATO che prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d'amore che deve
essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il caregiver familiare deve farsi carico
dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di
sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine,
consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che la sua assenza potrebbe
provocare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi, possibili problemi
economici, frustrazione.
OSSERVATO che queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi totale,
che compromette i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale
e alla realizzazione personale e che l'impegno costante del caregiver familiare prolungato nel
tempo può mettere a dura prova l'equilibrio psicofisico del prestatore di cu re ma anche
dell'intero nucleo familiare in cui è inserito.
LETTO che il Premio Nobel 2009 per la medicina, Elizabeth Blackburn, ha dimostrato che
i caregiver familiari hanno una aspettativa di vita fino a 17 anni inferiore alla media della
popolazione.
OSSERVATO drammaticamente che secondo quanto emerso dalle ricerche condotte su
questo delicato tema, i caregiver familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono
stati costretti nel 66 per cento a lasciare del tutto il lavoro e nel 10 per cento dei casi a
chiedere il part-time o il telelavoro.
PRESO ATTO che le legislazioni di molti Paesi europei prevedono specifiche tutele
per i caregiver familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e
contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in
Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia.
RITENUTO opportuno e necessario riconoscere ai caregiver familiari una condizione
giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, meglio se
corrispondente alla posizione lavorativa attuale nel caso il caregiver sia riuscito a conservare il
proprio posto di lavoro.
ACCERTATO che la centralità della famiglia nella cura della malattia e nell'assistenza
delle conseguenti disabilità risulta essere un dato consolidato ai sensi della legge 8 novembre
2000, n. 328, si ritiene opportuno e necessario riconoscere ai caregiver familiari una
condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori
domestici, e come si debba, inoltre, tener conto del riconoscimento delle competenze
lavorative acquisite in ambito informale riconosciute dal decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, e dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida
dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012.
EVIDENZIATO che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per queste
figure, anche se come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «L a Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del
1995 della Corte costituzionale, che afferma: «il lavoro effettuato all'interno della famiglia,
per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari
caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione
assicura al lavoro in tutte le sue forme» e ancora «l'articolo 230-bis del codice civile che,
apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia o
nell'impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in
linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato
nell'impresa».
PRESO ATTO che con sentenza di Corte Costituzionale n.275/2016 è stato sancito che
non è possibile che «ogni diritto, anche quelli incomprimibili, debbano essere sempre e
comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse
disponibili».
DATO ATTO della volontà di appoggiare formalmente la suddetta iniziativa
parlamentare, cofirmata da Senatori di tutti gli schieramenti politici, in quanto i diritti
incomprimibili succitati non hanno colore politico ma i n uno Stato civile necessitano di
risposte politiche atte a garantire a tutti eguali diritti e pari opportunità.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge dai n.10 consiglieri presenti e votanti
nella pubblica seduta,
DELIBERA
1) di dare piena e formale adesione e sostegno alla predetta iniziativa legislativa.
2) di sollecitare un tempestivo iter parlamentare della suddetta proposta per giungere, in
tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione.
3) di inviare una copia della presente Deliberazione al Coordinamento Nazionale Famiglie
Disabili e a italia dei valori della toscana , affinché possano inoltrarla a loro volta agli organi competenti.
Email dove inviare la delibera
Facciamo presente che taleproposta è inviata anche tramite email a tutti i Comuni le province e la regione stessa della toscana
Domenico Capezzoli ITALIA DEI VALORI
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