Anche sollecitato da un nostro notiziario dedicato all'avvio del dibattito sulla Variante al Regolamento Urbanistico per il patrimonio storico architettonico, l'Assessore Bettarini ci ha scritto una lettera esponendoci le ragioni dell'amministrazione.
Pubblichiamo a seguire la nostra risposta.
Gentili signori,
la materia di cui si discute ha un forte contenuto tecnico, e un' altrettanto forte sostanza politica: si cambiano gli strumenti urbanistici e si mantiene inalterata la tutela.
Probabilmente la complessità della vicenda ha fatto sì che l'informazione riguardo agli effetti della variante, al momento all'attenzione del Consiglio Comunale, sia stata veicolata in maniera non corretta.
Cercherò, per questo,di ripercorrerla. La questione è assai complessa e la giurisprudenza prevalente e consolidata, soprattutto del giudice penale, ha stabilito criteri di applicazione del tipo di intervento restauro e risanamento conservativo del tutto nuovi rispetto a quelli sinora adottati. Le attuali condizioni non permettono più il recupero e il riuso degli immobili come attuato negli ultimi quaranta anni. Si è reso quindi necessario, sulla base dei diversi criteri stabiliti dalla giurisprudenza, procedere alla revisione del Regolamento Urbanistico in modo da poter conservare gli stessi livelli di tutela sugli immobili di interesse storico-architettonico e documentale sinora garantiti con l'intervento di restauro e risanamento conservativo, con l'intervento di ristrutturazione edilizia a tale scopo mitigato con consistenti limitazioni.
Conseguenza del passaggio dal restauro e risanamento conservativo alla ristrutturazione edilizia con i limiti sotto indicati a parità di consistenza materiale dell'intervento, è l'assoggettamento di tutti gli interventi a Permesso di Costruire (art. 10, comma 1, lett. c) DPR 380/2001) o SCIA sostitutiva (art. 23 DPR 380/2001), ambedue soggetti al regime sanzionatorio penale in caso di difformità (art. 44 DPR 380/2001), in luogo della semplice SCIA.
L'operazione che si intende avanzare con la variante si può sinteticamente riassumere nei seguenti punti:
mantenere inalterata la classificazione del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-architettonico e documentale operata dal Regolamento Urbanistico;
mantenere inalterato il livello di tutela tipico di un intervento conservativo introducendo la ristrutturazione edilizia con i seguenti limiti che, pur non enunciando espressamente il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali (art. 3, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001), ne traducono di fatto il significato:
non sia prevista la demolizione dell'edificio esistente ad eccezione delle superfetazioni;
non sia incrementato il volume lordo complessivo;
non sia modificata la sagoma ad esclusione della eliminazione delle superfetazioni e di modeste modifiche necessarie a migliorare la funzionalità delle coperture;
non sia modificata sostanzialmente la composizione dei prospetti sulla via pubblica;
non sia modificata la distribuzione principale interna (androni, corpi scale, ecc);
non siano modificati l'imposta e i materiali (salvo quando si operi su elementi privi di interesse) degli orizzontamenti strutturali;
non sia modificata la quota di imposta della copertura fatte salve modeste modifiche necessarie a soddisfare esigenze di consolidamento non altrimenti conseguibili, da attuarsi con tecniche e materiali compatibili;
siano mantenuti gli apparati decorativi ove presenti.
Quanto ai beni culturali la variante non intende in nessun modo sottrarre gli immobili notificati al controllo dell'Amministrazione comunale bensì eliminare ogni possibile ambiguità tra tutela del bene culturale, sua integrità materiale, recupero, protezione e trasmissione dei suoi valori culturali (competenza della Soprintendenza) e pianificazione urbanistica riferita allo stesso bene (disciplina degli usi, carico urbanistico, dimensionamento), di esclusiva competenza del Comune.
Il Nulla Osta della Soprintendenza è, come sempre, conditio sine qua non per poter attivare qualsiasi intervento edilizio su un bene culturale. Al titolo edilizio compete la verifica della conformità rispetto alle norme urbanistiche ed edilizie di dettaglio.
In sintesi: con questo provvedimento si intende dare certezza del diritto a chi opera sul patrimonio edilizio esistente di interesse storico-architettonico e documentale alla luce del rinnovato quadro normativo e giurisprudenziale, perseverando nella tutela ed evitando l'abbandono e il degrado. Di più: il regime sanzionatorio di carattere penale rappresenterà sicuramente una tutela aggiuntiva per la conservazione del patrimonio edilizio e architettonico di pregio.
Cordiali saluti.
Assessore Giovanni Bettarini
Qui sotto la nostra risposta
Gentile Assessore,
siamo ben consapevoli del fatto che la disciplina urbanistica dei centri storici è questione assai complessa: non a caso, come lei ben sa, avevamo indirizzato, ancora una volta inascoltati, una lettera al Sindaco nella quale chiedevamo che questa materia forse oggetto di un vero dibattito pubblico che precedesse la procedura dell'adozione/osservazioni/approvazione prevista per legge.
Riteniamo che il Comune di Firenze, nel predisporre la Variante, abbia intrapreso un percorso che rende la materia ancora più complessa, se non addirittura contorta. Può essere che la giurisprudenza, in particolare in materia penale, abbia stabilito criteri di applicazione dell' intervento di restauro e risanamento conservativo "del tutto nuovi" rispetto a quelli adottati negli ultimi anni dal Comune di Firenze, ma certamente, nel farlo, ha utilizzato il buon senso ed ha manifestato giustificate preoccupazioni per la tutela. Infatti il giudice, rinvenendo nella normativa del Comune di Firenze esclusivamente due strumenti, la SCIA e il PERMESSO DI COSTRUIRE, ha determinato che per il cambio di destinazione d'uso degli edifici storici dovesse essere applicato il Permesso di costruire anziché la SCIA (strumento fino a quel momento utilizzato dal Comune) proprio per non lasciare alla sola discrezionalità dei professionisti la realizzazione di trasformazioni talvolta riguardanti interi comparti di tessuto storico e in grado di condizionare pesantemente l'identità dei luoghi.
Nel redigere la Variante, il Comune di Firenze ha dedotto dalla decisione del giudice della Cassazione (secondo la quale il cambio di destinazione deve essere rilasciato con Permesso di costruire) che non si dovesse più parlare di restauro bensì di ristrutturazione edilizia, operando un erroneo slittamento delle finalità della sentenza. Infatti, in questo modo, si sdoganano anche negli edifici storici interventi quali il frazionamento dell'immobile con incremento del numero delle unità immobiliari e conseguente incremento del carico urbanistico, ed altri interventi "pesanti" quali la modifica delle quote di imposta dei solai o degli elementi portanti verticali. Ma non solo: si svuota di significato il semplice intervento di restauro e risanamento conservativo che, in ogni caso, non può essere rilasciato con SCIA (come da sentenza della Cassazione).
Vorremmo infine rassicurarLa circa i suoi dubbi a proposito della correttezza dell'informazione sulla Variante in quanto abbiamo ben compreso la duplice finalità dell'operazione, quella di "adeguarsi" alla sentenza della Cassazione da un lato, e dall'altro quella di favorire le iniziative dei privati per poter rendere appetibili sul mercato gli edifici storici.
Ci rammarichiamo comunque che ancora una volta, proprio mentre viene dato l'assalto alla città da parte di mire speculative di ogni tipo, la tutela degli edifici storici risulti in balia di una normativa farraginosa e poco attenta alle esigenze di una corretta conservazione del nostro patrimonio edilizio. Patrimonio unico al mondo, ma che nella sua fruizione incontrollata si sta sempre più omologando e uniformando a quello di tutte le altre "città d'arte" fino a rischiare di perdere la propria identità.
Cordiali saluti
l'associazione Cittadini Area Fiorentina
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