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sabato 20 dicembre 2014

SAN MARCELLO COLORS: BLU ILLEGALE , per i parcheggi a pagamento. Di Marco Poli .


I parcheggi a San Marcello Pistoiese sono un problema,troppo pochi, non certo una delle questioni più urgenti,ma oggi mi vorrei soffermare su dei posti in particolari:quelli delineati dalle strisce blu sul ponte del paese,quello attraversato dall'ex SS 66.

Qui infatti ci sono dei parcheggi a pagamento delineati dalle strisce blu, quello che molti non sanno è che questi posti sono illegali,o per meglio dire è illecito la sosta a pagamento!infatti basta leggere il codice della strada per capire come mai chi viene multato per aver parcheggiato negli spazi riservati alla sosta a pagamento senza esporre il necessario tagliando, può vedersi annullare l’odiosa contravvenzione.

La legge prevede che le aree destinate al parcheggio a pagamento debbano essere «ubicate fuori dalla carreggiata», ossia fuori dalla strada destinata al transito dei veicoli.Il parcheggio in questione si trova all’interno della carreggiata e non come invece dovrebbe essere, inglobato dal marciapiede o protetto da cordoli spartitraffico.

Di conseguenza, dovendosi ritenere illegittima la delimitazione da parte del Comune di parte della sede stradale per destinarla alla sosta a pagamento, i ricorrenti non commettono alcuna violazione.

Infatti c'è chi facendo ricorso ha già ottenuto facilmente il rimborso della multa illegittima in quanto L’art. 7 del Codice della Strada attribuisce ai Comuni la potestà di regolamentare, per mezzo di ordinanze del Sindaco, la circolazione all’interno dei centri abitati.

Tra i vari obblighi, divieti e limitazioni che i Sindaci hanno facoltà di istituire vi è anche la sosta a pagamento sul suolo pubblico, e specificamente il comma 1 lettera f) dispone che è possibile “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta”.

Un elemento fondamentale di tale disposizione, che però sfugge alla maggior parte delle amministrazioni comunali che la attuano, è il fatto che è possibile istituire la sosta a pagamento solo

in apposite “aree destinate al parcheggio”.

A questo punto, a scanso di equivoci, e opportuno ricordare che spesso il Legislatore chiarisce preventivamente le definizioni ed i significati della terminologia utilizzata, cosa che per quanto

riguarda l’area di parcheggio fa con l’art. 3 c. 1 n°34 C.d.S., dove la stessa viene definita come “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata (o non) dei veicoli”.

E ancora, nell’art. 2 c. 3 C.d.S., lett. E ed F, in cui si definiscono rispettivamente le “strade urbane di scorrimento” e le “strade urbane di quartiere”, vengono previste apposite aree “esterne alla carreggiata” per la sosta dei veicoli, con immissioni ed uscite concentrate e relativa corsia di manovra.

Ad una lettura approssimativa di tali disposizioni sembrerebbe quasi che nei centri abitati il Codice della Strada non ammetta la sosta se non fuori dalla carreggiata, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 157 c. 2 C.d.S., dove si afferma invece che la sosta si effettua posizionando

il veicolo “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”.

Così, per sanare tale apparente discrasia, alcuni disattenti interpreti del Codice della Strada sostengono che i veicoli parcheggiati secondo le modalità descritte nell’art. 157 C.d.S. siano fuori dalla carreggiata, rifacendosi forzatamente alla definizione di carreggiata data nel già citato art. 3 C.d.S.. Ma la “carreggiata” è in realtà tutta la “parte della strada parte destinata allo scorrimento dei veicoli”, comprendendo tra le attività complessive che definiscono la scorrimento del flusso veicolare

non solo la marcia, ma anche le sue eventuali interruzioni più o meno protratte nel tempo, e definite dall’art. 157 c. 1 C.d.S.. Con tale definizione essa viene distinta concettualmente e funzionalmente

dal “marciapiede”, che è invece quella parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni (art. 3 c. 1 n°33 C.d.S.).

E per ribadire e rafforzare ulteriormente tale distinzione, nel comma 6 del succitato art. 7 C.d.S. il Legislatore enuncia espressamente che “le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori

della carreggiata, e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.

Inoltre, anche se per i più non sarebbe affatto necessario, vale comunque la pena di ricordare qui il valore logico semantico del lemma “margine”, in considerazione del quale il margine della carreggiatanè inconfutabilmente una parte del tutto definito “carreggiata”, e come tale si trova, appunto, sulla carreggiata

Allora perché il comune continua a tenere quei parcheggi a pagamento pur non essendo legittimi?(cosa purtroppo usuale in moltissimi altri comuni d'Italia)La risposta è semplice,si gioca sull'ignoranza della gente, che credendo i nostri amministratori”sicuramente nella regola”,si approfitta per prendere dei soldi indebitamente.

Cambierà in futuro la situazione di questi parcheggi?probabilmente no,per ora si possono descrivere con un colore.....IL BLU ILLEGALE





Distinti saluti
Marco Poli


marcopoli76@gmail.com

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