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La recente sentenza della Corte di Cassazione afferma che il reato di cui all'art. 674 del Codice penale è configurabile anche in presenza di "molestie olfattive" provenienti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e rispettoso dei relativi limiti, non riferiti però agli odori, quindi sanziona le molestie olfattive a prescindere dalla sussistenza dell'inquinamento atmosferico. Nel caso esaminato dalla recente sentenza i valori limite autorizzati per le immissioni erano stati rispettati dall'imputato, tuttavia tali limiti non si riferivano agli odori e proprio gli odori erano risultati molesti sulla base delle testimonianze degli abitanti residenti nelle vicinanze dell'impianto. La sentenza ha inoltre individuato quale parametro di legalità dell'emissione quello della stretta tollerabilità, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente e alla salute umana del criterio della normale tollerabilità, che in un'ottica strettamente individualistica e non collettiva, tiene conto non solo della sensibilità dell'uomo medio, ma anche della situazione locale. Inoltre, la sentenza ha riconosciuto che, nel caso venga meno la possibilità di accertare strumentalmente in modo obiettivo l'intensità delle emissioni odorigene, la molestia olfattiva possa non esser accertata in via scientifica e il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni odorigene può ben basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti.
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QUINDI CHIEDIAMO AI SINDACI INTERESSATI
DI TUTELARE I PROPRI CONCITTADINI COLPITI DA ODORI MOLESTI
ANCHE CON UN PROCEDIMENTO LEGALE ATTO A ELIMINARE QUESTO PERSISTENTE DISAGIO , VISTO CHE FINORA NULLA E' STATO FATTO PER LIMITARE QUESTE SCHIFOSE EMISSIONI CHE DISTURBANO LA VITA ED ANCHE IL LAVORO DI TANTE PERSONE.
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