ulivi

ulivi
BORGO A MOZZANO - Piano di Gioviano, SP2 Lodovica.

LETTORI SINGOLI

mercoledì 10 settembre 2014

TRIBUNALE PARMA, GIUDICE METTE A PASSIVO SOLO IL CAPITALE NON GLI INTERESSI !!!!

VOLENTIERI RIPUBBLICO:

PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI PARMA: IL GIUDICE AMMETTE AL PASSIVO LA SOLA QUOTA CAPITALE ED ESCLUDE GLI INTERESSI.

provvedimento del Tribunale fallimentare di Parma del 25.7.2014, con il quale il Giudice ha dichiarato usurari gli interessi applicati dalla Banca in un mutuo ipotecario stipulato da una Società.

Nel caso di specie, il Giudice ha ordinato che solo la quota capitale del mutuo contratto dalla Società fosse addebitata a quest’ultima e non gli interessi e pertanto, nell’ambito dell’insinuazione al passivo della procedura fallimentare che ha coinvolto la Società, il Giudice ha riconosciuto il mutuo come credito della banca solo per la quota capitale.

Questo significa che, per la maggior parte dei contratti di mutuo, è possibile valutare la circostanza per cui il tasso di interesse, comprensivo dell’interesse di mora, possa superare le soglie usurarie previste dalla L. 108/1996.

Se questo superamento si verifica, il debitore del mutuo potrà richiedere alla banca la restituzione degli interessi già pagati e inoltre potrà evitare di pagare gli interessi futuri.

Il provvedimento in oggetto conferma un orientamento importante, avviato dalla nota Cassazione n. 350/2013, per contestare l’usura nei contratti di mutuo usurari.

La premessa alla decisione del Giudice è senz’altro la Legge 24/2001, laddove stabilisce che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

La portata innovativa di tale pronuncia è data dalle argomentazioni del Giudice che riaprono inevitabilmente la questione relativa al tasso di mora ed alla necessità che tale tasso debba o meno essere sommato a quello degli interessi corrispettivi per calcolare l’usura.

In particolare occorre verificare se il singolo contratto preveda interessi di mora in caso inadempimento e se gli stessi siano sostitutivi dell’interesse corrispettivo.

Infatti, “se la previsione contrattuale statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo a questi gli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio sommato a tutte le spese accessorie; se invece il contratto prevedere che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti”.

Nel contratto di mutuo in commento è specificatamente previsto che le somme dovute e non pagate dalla Società alla banca producano interessi di mora e che tali interessi siano da imputare all’intero importo della rata dovuta e non pagata, comprensiva non solo del capitale ma anche degli interessi.

Tale norma ha così indotto il Giudice a ritenere che, nel caso di specie, gli interessi moratori – essendo “ulteriori” rispetto a quelli corrispettivi –debbano essere ricompresi nel calcolo del TEGM, e che il conseguente sforamento del tasso soglia renda senza dubbio il contratto di mutuo usurario ab origine.

In tali casi, come disposto dall’art. 1815 c.c., comma 2: la pattuizione degli interessi moratori deve ritenersi nulla, con la conseguenza che nessun interesse è dovuto.

Il Giudice, applicando la legge, ha infatti ammesso al passivo solo il capitale, senza nessun interesse.

Analisi e perizie sui contratti di conto corrente,mutuo, leasing e finanziamenti :
http://www.studiopierluigiditeodoro.it/archivio/142-le-iene-le-banche-e-il-tasso-di-usura

Nessun commento:

Posta un commento