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lunedì 29 settembre 2014

LA LEGGE CONDANNA GAIA, MA IL RIMBORSO SOLO SU RICHIESTA!!! Ci fregano e ci prendono per il culo....

COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA – GAIA

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10/10/2008, e di quanto stabilito dall’Autorità di Ambito (delibera n. 56 del 16 dicembre 2008) l’utente non servito da impianto di depurazione deve:

- a decorrere dall’11 ottobre 2008 (incluso) essere esentato dall’applicazione della relativa tariffa in forma automatica da parte del Gestore,

- a decorrere dal 1 Gennaio 2005 al 10 Ottobre 2008 (incluso) essere rimborsato di quanto corrisposto dal 1 Gennaio 2005 (data in cui è stato affidato il S.I.I. a Gaia S.p.A.) al 10 Ottobre 2008 incluso a seguito della presentazione di “documentata istanza”. I tempi, le forme e le modalità del rimborso della tariffa di depurazione dovranno essere determinati dall’Autorità di Ambito n° 1 “Toscana Nord”.

Per verificare la presenza del proprio nominativo all’interno dell’elenco, accedere alla seguente pagina (clicca qui) e digitare il proprio codice cliente

Nel caso in cui risulti che l’utenza abbia diritto al rimborso può essere utilizzato il seguente fac-simile di richiesta (clicca qui)

Per ogni chiarimento può contattare il nostro servizio di consulenza Clienti 800223377 attivo da telefonia fissa 24 ore su 24 in risposta diretta o in prenotazione di richiamata, o rivolgersi ai nostri sportelli negli orari di apertura al pubblico.

Gaia Spa

Il rimborso sarà effettuato solo su richiesta ed il termine scade il 30/09/2014

http://www.gaia-spa.it/tariffe/MAIN-tariffe.asp

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