VOLENTIERI RIPUBBLICO:
LETTERA AL PREFETTO
A seguito dell’incontro avvenuto il 25/09/2014 tra la Dr. Ssa Coppolecchia e una delegazione di genitori di bambini disabili, con la presente vorremmo sottolineare alla S.V.I. il disagio provocato agli alunni disabili della Provincia di Lucca nell’inserimento a scuola per l’anno scolastico 2014/15, ravvisando alcune incongruenze sul modo e la tempistica con cui sono state richieste le cattedre per il sostegno da parte dell’USP soprattutto in presenza di numerosi casi di alunni disabili gravi. Nello specifico : Le cattedre di sostegno assegnate ai singoli istituti di ogni ordine e grado sono del tutto insufficienti a garantire un intervento efficace sotto il profilo didattico e sotto quello dell’integrazione. Questo comporta il profilarsi di un quadro inaccettabile dal punto di vista sociale Alcuni ragazzi e ragazze disabili sono privati dell’intervento dell’insegnante di sostegno, altri ne possono beneficiare per un numero di ore ridicolo. Particolarmente pesante la situazione degli alunni con patologie gravi, che ricadono nella disciplina del terzo comma dell’articolo tre della legge 104 cui spetterebbe un rapporto 1:1 che le scuole, non riescono a garantire. Negli ultimi anni il ministero dell’istruzione ha collezionato migliaia di sentenze sfavorevoli, a fronte dei ricorsi delle famiglie dei ragazzi disabili, essendo costretto a reintegrare le ore tagliate e, spesso, a pagare indennizzi. Nonostante ciò molti studenti disabili gravi, che negli scorsi anni hanno vinto un ricorso al TAR che sanciva il reintegro delle ore di sostegno fino ad una copertura 1/1, si sono visti decurtare le ore di oltre la metà, non avendo l'USR considerato la sentenza valida anche per gli anni scolastici successivi. La prassi consolidata negli ultimi anni da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca per la richiesta delle cattedre di sostegno è di richiedere, in base al numero degli alunni certificati con Handicap, un insegnante ogni due alunni, senza considerare che per i disabili gravi, comma 3, il rapporto deve essere 1:1, cioè un insegnante per ogni alunno. All'inizio dell'anno scolastico, sempre che non ci siano defezioni per improvvise malattie dei firmatari degli incarichi, la situazione appare grave, con i ragazzi disabili che non hanno la copertura nemmeno della metà delle ore. In seguito, sempre su disposizioni dell'USR, vengono assegnate delle ore in deroga da “spalmare” sui ragazzi comma 3, ma queste ore non riescono assolutamente a soddisfare i requisiti prescritti, oltre al fatto che spesso arrivano ad anno scolastico inoltrato. Per ovviare alle mancanza delle ore, non volendo lasciare scoperti questi ragazzi, che hanno il sacrosanto diritto come gli altri di frequentare la scuola, gli insegnanti si inventano laboratori che, pur avendo un buon fine, in realtà diventano dei “ghetti”, vanificando il concetto di inclusione. Nella provincia di Lucca, in questo anno scolastico, abbiamo 1362 ragazzi certificati di cui, con gravità 570. Gli insegnanti di ruolo sono 534, mentre quelli richiesti in aggiunta sono 147, per un totale di 681 insegnanti, questo per avere un rapporto di 1:2. In questo modo si viola il principio della legge 104 comma 3. A complicare una situazione già così drammatica si è aggiunto quest’anno scolastico Il progetto “Special”, stipulato nella Conferenza zonale dei Sindaci, per coprire il fabbisogno di assistenza specialistica per l’autonomia con operatori sociali (Anffas), che riduce del 20% le ore già assegnate lo scorso anno e richieste dal PEI fino alla formulazione di nuovi PDF ma comunque non prima del 31 ottobre 2014 e comunque fino ad un massimo del 95%. Vorremmo ricordare che i diritti dei disabili, oltre alla legge 104 del 1992, sono sanciti anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite. Nel nostro ordinamento interno, il diritto all’educazione e all’istruzione è tutelato dall’art.12 della Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n.104 del 1992, mentre la Legge del 3 marzo 2009 n.18, che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, impegna gli Stati Membri a riconoscere il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. L’art.38 comma 3 della Costituzione sancisce che gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. A ciò si aggiungano una serie di sentenze che hanno precisato come non sia possibile eludere in nessun modo, il diritto all’istruzione spettante all’alunno disabile, affermando peraltro che la sottrazione di ore all’alunno disabile grave, costituisce una pesante discriminazione e una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti. Di recente il tema della riduzione delle ore di sostegno con la quale l’amministrazione scolastica adotta per gli alunni con disabilità grave un rapporto di ore inferiore ad 1/1 è stato eccepito da numerose sentenze del TAR - I Collegi hanno infatti qualificato il danno subito dagli alunni disabili come danno esistenziale poiché si è palesata una lesione dei diritti della persona. Non è quindi in nessun modo praticabile la prassi illegittima della decurtazione delle ore di sostegno perché essa configura, come si è già detto, una violazione dei diritti costituzionalmente inviolabili e a nulla è giustificabile un comportamento dell’Amministrazione scolastica che ignori tale principio, non rispettando quanto previsto nel PEI e non garantendo all’alunno disabile grave un insegnante di sostegno con un rapporto 1:1. Per portare qualche dato: “per i disabili in condizione di gravità, il Legislatore, con la L. 27 dicembre 1997 n. 449, all’art. 40 comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni – docenti, criterio numerico invero sostituito con il principio delle “effettive esigenze rilevate”, introdotto dall’art. 1 comma 605 L. 27 dicembre 2006 n. 296”. Infine : “i richiamati profili contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale (cfr. Tar Lazio –Roma, Sez. III bis 30 novembre 2009 n. 12040 e TAR Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009 n. 2187). Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”. Ci aspettiamo dunque da Lei, che rappresenta lo Stato sul territorio, una intervento URGENTE e positivo per i nostri ragazzi. Non ci accontenteremo, come già avvenuto negli scorsi anni, di concessioni elargitive che non tutelino a pieno il diritto dei nostri figli a frequentare la scuola con DIGNITA’ Vorremmo infine evidenziare il fatto che il nostro compito di genitori, attenti alle necessità dei nostri figli, è diventato principalmente una lotta sfiancante quotidiana per far valere i loro diritti, perdendo risorse e tempo. CERTI di una suo attento ascolto al nostro accorato appello, confidiamo in una positiva e sollecita risposta.
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