Il TAR del Lazio con la sentenza 9302/2015 ha affarmato un principio di fatto innovatore nella giurisprudenza italiana.
E' stato infatti accolto il ricorso di un'associazione ambientalista presentato contro il comune di Anzio il quale, attraverso una propria ordinanza comunale aveva vietato l'accesso dei cani alle spiagge libere sul territorio comunale.
Il TAR ha giudicato illegittima questa ordinanza poichè si limita ad imporre ai conduttori di animali un generalizzato divieto senza "una motivazione che giustifichi tale scelta e senza quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell'igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti".
Secondo la sentanza del TAR inoltre l'ordinanza comunale di divieto violerebbe anche il principio di proporzionalità tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l'incidenza sulle sfere giuridiche dei privati .
Il principio di proporzionalità infatti impone alla P.A. di optare tra tutte le scelte possibili per il raggiungimento dell'interesse pubblico, quella meno gravosa per i destinatari del provvedimento al fine di evitare a questi ultimi inutili sacrifici.
In sintesi secondo il TAR l'amministrazione comunale avrebbe dovuto individuare ed adottare le misure comportamentali ritenute più adeguate piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso agli animali che causa de facto anche un divieto di accesso ai loro proprietari sulle spiagge destinate alla libera balneazione con conseguente limitazione delle libertà personali.
Via Libera dunque agli animali in spiaggia a meno che la P.A. non preveda linee guida comportamentali a cui attenersi per poter gioire della presenza dei nostri amici a 4 zampe anche sulle spiagge libere.
Simone Togneri
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