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martedì 4 agosto 2015

TAR DEL LAZIO: VIA LIBERA AI CANI SULLE SPIAGGE

Il TAR del Lazio con la sentenza 9302/2015 ha affarmato un principio di fatto innovatore nella giurisprudenza italiana.
E' stato infatti accolto il ricorso di un'associazione ambientalista presentato contro il comune di Anzio il quale, attraverso una propria ordinanza comunale aveva vietato l'accesso dei cani alle spiagge libere sul territorio comunale.
Il TAR ha giudicato illegittima questa ordinanza poichè si limita ad imporre ai conduttori di animali un generalizzato divieto senza "una motivazione che giustifichi tale scelta e senza quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell'igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti".
Secondo la sentanza del TAR inoltre l'ordinanza comunale di divieto violerebbe anche il principio di proporzionalità tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l'incidenza sulle sfere giuridiche dei privati .
Il principio di proporzionalità infatti impone alla P.A. di optare tra tutte le scelte possibili per il raggiungimento dell'interesse pubblico, quella meno gravosa per i destinatari del provvedimento al fine di evitare a questi ultimi inutili sacrifici.
In sintesi secondo il TAR l'amministrazione comunale avrebbe dovuto individuare ed adottare le misure comportamentali ritenute più adeguate piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso agli animali che causa de facto anche un divieto di accesso ai loro proprietari sulle spiagge destinate alla libera balneazione con conseguente limitazione delle libertà personali.
Via Libera dunque agli animali in spiaggia a meno che la P.A. non preveda linee guida comportamentali a cui attenersi per poter gioire della presenza dei nostri amici a 4 zampe anche sulle spiagge libere.

Simone Togneri

 Fonte: Studio Cataldi

mercoledì 14 gennaio 2015

TAR SOSPENDE L'IMU SUI TERRENI AGRICOLI IN ATTESA DELLA SENTENZA del 21/01/15

IMU TERRENI AGRICOLI - SOSPENSIONE TAR

Si dovrà attendere il 21 gennaio 2015 per sapere se si dovrà pagare l'IMU sui terreni agricoli nel termine fissato del 26 gennaio 2015. La Sezione seconda del TAR Lazio con decreto cautelare n. 6651 adottato in data 22 dicembre ha sospeso il decreto interministeriale del 28.11.14 avente ad oggetto "esezione dall'imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. h) del decreto legislativo n. 504/92" fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 gennaio 2015. In particolare nel provvedimento del TAR si legge che il decreto impugnato detemina eccezionale e grave pregiudizio per le seguenti ragioni: 1. assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in un comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza, giusta quanto previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2014 qui impugnato (irragionevolezza dell’imposizione non legata all’effettiva natura e posizione del bene); 2. trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento; tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all’anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un’operazione contabile forzatamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponenza si tratta; 3. tenuto altresì conto dei ristrettissimi tempi assegnati per dare esecuzione in sede comunale a non certo semplici incombenze nonché della palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l’attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi.
Rimane, ad oggi, invariata la nuova classificazione dei terreni che prevede la divisione in 3 grandi categorie in base all'altitudine sul livello del mare della Casa Comunale: da 0 m a 280 m nessun tipo di esenzione; da 281 m a 600 m esenzione dal pagamento IMU solo per i coltivatori diretti e IAP; oltre 600 m esenzione completa.