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martedì 23 giugno 2015

PARTE 2: Perché l’abrogazione della Legge Merlin non è la soluzione (BUFALE FISCALI E NON SOLO)” di Francesco Fedi

 PARTE SECONDA.

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"Prostituzione: Perché l'abrogazione della Legge Merlin non è la soluzione-( BUFALE FISCALI E NON SOLO)" di Francesco Fedi
 
Dunque, dopo aver introdotto alcune passaggi della Legge Merlin e di fatti e circostanze a questa legati, (Leggi la Parte 1 del presente articolo) veniamo ad alcune considerazioni sul piano fiscale.
Lo facciamo tenendo presente che una delle argomentazioni che sembrano essere più convincenti della "tesi-abolizionista" di questa norma, vi è indubbiamente la chimera del recupero di chissà quale gettito fiscale.
Ovviamente questo non è affatto così, oppure è vero solo in parte, oppure ancora e forse ancora di più la questione del recupero del sommerso è completamente slegata dal fatto che la Legge Merlin si o meno presente nel panorama normativo italiano. Vediamo perché.
Innanzitutto dobbiamo ricordare come non sia affatto vero che una prostituta non possa pagare le tasse. Di altrettanto vero è che molti non sanno che non si configura come reato di "favoreggiamento", ossia uno di quei reati proprio introdotti nell'ordinamento dalla Legge Merlin, il fatto di affittare a una o più prostitute un appartamento, dove queste svolgano la loro professione.
A dirlo è niente-popo-di-meno che la Suprema Corte, anche conosciuta come Corte di Cassazione, ossia il massimo organo giuridico dello Stato Italiano che, nelle controversie e nei processi, interviene esprimendosi nel terzo, e definitivo, livello di giudizio. Si esprime dunque sulla legittimità, in ultima istanza, circa le sentenze emesse dalla magistratura ordinaria, garantendo esatta osservanza ed uniforme interpretazione delle norme di diritto.
Questo è avvenuto il giorno 1º ottobre 2010, quando con sentenza n. 20528, è stato stabilito che la prostituzione tra adulti, trattandosi di un'attività "lecita", è obbligatoriamente soggetta a tassazione. Vale a dire anche che da tale data  si tratta di un'attività tassabile al pari di ogni altra
Per giunta la suddetta impostazione è stata poi anche riconfermata anche qualche mese più tardi con il pronunciamento n. 10578 del 13 maggio 2011, occasione in cui è stato ribadito che  «l'articolo 36 comma 34 bis della Legge 248/2006, facente capo alla Legge 537/1993 articolo 14 comma 4 ed all'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 917/1986 T.U.I.R., ha implicitamente modificato la Legge 75/1958 agli articoli 7 e 3 comma primo numero 8, derogando i rispettivi dettami ai fini fiscali».
In altre parole, già da alcuni anni i giudici hanno "modificato" già alcune parti della Legge Merlin, con particolare riferimento alla punibilità della concessione in locazione di residenze o locali ove all'interno si eserciti la prostituzione.
Insomma, non ce ne siamo accorti, ma in un certo qual senso le "case chiuse" potrebbero già essere di fatto riattivate, senza andare incontro ad alcun problema con la legge.
Addirittura le sentenze citate intervengono riabilitando anche "…chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione… »
Dunque viene da chiedersi quale sia l'anello mancante. Ebbene l'anello mancante non c'è proprio, visto che ogni donna che decida arbitrariamente di prostituirsi può benissimo recarsi in un qualsiasi sportello dell'Agenzia delle Entrate, richiedere un numero di partita I.V.A.  ed dare avvio alla propria attività, con tanto di emissione di fattura a fronte del pagamento della prestazione.
Come ogni altro libero professionista, specificato che per questa non ci sarà alcun albo professionale cui doversi iscrivere, potrà consegnare al proprio commercialista il propri documenti fiscali, presentare una dichiarazione dei redditi nei termini previsti, attivarsi periodicamente con i versamenti I.V.A. e quant'altro.
A onor del vero, è giusto riportare che per consentire tutto questo, altro non si dovrà fare che associare quel numero di partita I.V.A. ad un tipo di attività similare, stante che ad oggi non si ha notizia che il Ministero delle Finanze abbia sdoganato questo particolare tipo di attività. Ciò però non è un gran problema visto che esistono da lungo tempo professioni nel campo dell'intrattenimento, pubbliche relazioni e quant'altro. E' un po' rattoppo ma (da ingegnere) dico che funzione e quindi va bene.
Insomma, chi vuole prostituirsi e pagare le tasse, non solo può farlo ma deve e non è causa di alcun rischio per chi gli affitti un immobile dove esercitare la professione o per quell'albergo, residence o ancora altro ove questi stabilisca il proprio domicilio.
Quindi questo significa che la Legge Merlin è già di fatto abrogata? La risposta è: assolutamente NO! Infatti quello che non è possibile è possedere una licenza per un esercizio commerciale dove si offrano prestazioni sessuali a pagamento.
Quello che infatti il nostro ordinamento continua a ripudiare è che un soggetto forte, economicamente e non solo, possa approfittarsi di un soggetto debole, nel qual caso la prostituta, lucrando sulla dignità e sulla salute di quella persona. Ricordiamoci qui come le argomentazioni della Sen. Merlin, che abbiamo riportato nella prima parte di questo articolo, si fondassero proprio su questi dettati costituzionali e su altri fonti di diritto di caratura internazionale, fatte proprie dall'allora neonata Repubblica Italiana.
Di conseguenza viene da chiedersi quali effetti giuridici si produrrebbero di fronte ad un tranciamento di netto di quella norma che, sparendo d'un solo colpo dal nostro ordinamento, ci condurrebbe, immagino, di fronte al ripristino dello status ex-ante se non forse al vuoto normativo Queste però sono considerazioni verso le quali riconosco di non avere adeguate competenze e per le quali sarebbe interessante ascoltare l'opinione di qualche insigne giurista.
Di sicuro, tra le varie cose, è da sciocchi pensare che dal giorno successivo si potrebbero "riaprire le case chiuse", visto che nessuno sarebbe in possesso di una licenza d'esercizio e che, a meno di una totale liberalizzazione di quell'attività, questa, a titolo generale e proprio come tipo di atto amministrativo, richiederebbe di essere completamente riesumata (…come si chiede, chi la concede, quali sono i requisiti richiesti al locale?.... ..e andiamo avanti così…).
Questo almeno, come sembra, se si voglia che all'interno di queste strutture siano garantiti dei requisiti minimi d'igiene e sia salvaguardata la salute tanto dei clienti, quanto dei lavoratori/lavoratrici…
Non dimentichiamo infatti che in quasi 60 anni, il panorama normativo italiano si è un bel po' ingrassato e che aprire un'attività, per giunta ad alto rischio sanitario, comporta il doversi confrontare con tutta una serie di normative infinite, tra le quali, non ultima, con tutto quanto attenga la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
  
 

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