dal sito del COMUNE DI BORGO A MOZZANO.
DISCIPLINA PER LA COMBUSTIONE DEL MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE NATURALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE IN LOCO E ANCHE DA VERDE PUBBLICO E PRIVATO. ORDINANZA DEL SINDACO N. 47 DEL 30.10.2014
IL SINDACO
Premesso che: - l'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro- industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. e l'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale" soltanto se trattasi di materiali "non pericolosi, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"; secondo la disposizione dell'art. 185, quindi, al di fuori delle citate ipotesi, i suddetti materiali erano assimilati a rifiuti, sicché la loro combustione in pieno campo si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D. Lgs. 152/2006.
Considerato che: - il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende agricole a conduzione familiare, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il D.L. n. 91/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116, ha provveduto ad apportare una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D. Lgs. 152/2006, quale riserva di legge statale, affinché i comuni possano con proprie ordinanze individuare i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana. - l'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 91/2014, convertito in legge, in vigore dal 21.08.2014 recita: b) all'articolo 182 (del D. Lgs. n. 152/2006), dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"; - l'art. 14, comma 8, lett. b- sexies) del D.L. 91/2014, convertito in legge, in vigore dal 21.08.2014 recita: "all'art. 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall'art.182, comma 6 bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento del materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico e privato".
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n.39;
visto il "regolamento forestale della Toscana", approvato con D.P.G.R. n.48/R dell'8 agosto 2003.
Ritenuto che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali può creare situazioni di potenziale pericolo sia in caso di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinamento degli stessi nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzioni delle capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio.
Dato atto che in data 31/08/2014 è cessato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Toscana.
Ritenuto opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e consentire e disciplinare, su tutto il territorio del Comune di Borgo a Mozzano, la combustione del materiale agricolo e forestale naturale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco e anche da verde pubblico e privato.
Visto il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 256 e 256 bis.
Visto l'art. 14, comma 8, lettere b) e b) sexies del D.L. 91/2014 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 116.
Visto il D. Lgs. 267/2000:
ORDINA
è consentita, nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano, la combustione sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale naturale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco del materiale agricolo, o anche derivato da verde pubblico e privato. Di tale materiale sono consentiti il raggruppamento e l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree e nei periodi individuati con la presente ordinanza e nel rispetto delle seguenti condizioni, a tutela della salute e dell'ambiente:
1. le operazioni di accensione dei fuochi devono svolgersi dopo che il materiale, riunito in cumuli, abbia subito un periodo di disseccamento;
2. la combustione deve essere effettuata all'aperto, in cumuli di piccole dimensioni, nella quantità massima giornaliera di 3 metri steri ad ettaro– equivalente a tre metri cubi vuoto per pieno (vale a dire il volume incluso i vuoti), limitando l'accensione contemporanea di più cumuli, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi;
3. la combustione dei cumuli deve avvenire in spazi vuoti avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia ripulita preventivamente da residui vegetali e di limitare l'altezza delle fiamme;
4. la combustione deve avvenire ad adeguata distanza da edifici di terzi e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
5. l'accensione è consentita nelle giornate con assenza di vento, evitando le ore più calde e comunque i periodi di grande siccità;
6. è vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
7. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona da essi delegata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; le ceneri dovranno essere ricoperte da uno strato di terreno vegetale;
8. qualora sopravvengano vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
9. è fatto obbligo di procedere all'immediato spegnimento del fuoco qualora i fumi dovessero interessare la pubblica viabilità e comunque in ogni caso, a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.
10. la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza verrà perseguita, ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative; qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
AVVERTE che la presente ordinanza verrà sospesa qualora, anche per particolari condizioni meteo climatiche, le concentrazioni di inquinanti nell'aria superino i limiti di tollerabilità previsti dalla norma e comunque nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi individuato con provvedimento regionale.
DISPONE la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e la trasmissione a: Prefettura di Lucca - Stazione di Borgo a Mozzano della Legione Toscana Carabinieri - Comando Stazione di Borgo a Mozzano del Corpo Forestale dello Stato.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Il Sindaco f.to Dott. Patrizio Andreuccetti
(13-11-2014)
Nessun commento:
Posta un commento