Qualche nozione, potrebbe essere utile.
I
delegati delle liste possono nominare un rappresentante di lista
effettivo
e uno supplente per ogni seggio. Le
designazioni dei rappresentanti di lista possono essere
presentate al segretario comunale entro il giovedì che precede le
elezioni oppure direttamente ai presidenti di seggio il sabato prima
che inizino le operazioni di voto (cioè prima delle 15).
Nei
materiali consegnati al presidente sono incluse le designazioni dei
rappresentanti di lista e l’elenco dei delegati delle liste dei
candidati che ancora non hanno nominato i propri rappresentanti.
I
presidenti verificano che la nomina dei rappresentanti di lista sia
regolare. In particolare tengono presente che: solo i delegati delle
liste dei candidati, o le persone da loro autorizzate con firma
autenticata, possono designare i rappresentanti di lista; il
rappresentante designato deve essere elettore della circoscrizione
elettorale per il Parlamento Europeo (questo requisito può essere
accertato dalla sua tessera elettorale); la designazione deve essere
in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata.
Possono
autenticare le firme notai, giudici di pace, cancellieri e
collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei
tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle
procure della Repubblica, presidenti della provincia, sindaci,
assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco o il
presidente della provincia in caso di assenza o impedimento,
assessori delegati per questo compito specifico, presidenti dei
consigli circoscrizionali, segretari comunali, funzionari incaricati
dal sindaco o dal presidente della provincia di questo compito
specifico, consiglieri provinciali e
comunali
che si rendano disponibili rispettivamente al presidente della
provincia e al sindaco. Tutti i pubblici ufficiali elencati possono
autenticare le firme solo nel proprio territorio di competenza.
L’autenticazione consiste nell’attestazione che il delegato ha
firmato in presenza di un pubblico ufficiale. Dopo che il delegato ha
firmato la designazione, il pubblico ufficiale deve: indicare il modo
in cui ha identificato il delegato; indicare la data e il luogo
dell’autenticazione;
indicare
il proprio nome, cognome e qualifica; firmare e timbrare.
Se
le modalità di autenticazione non sono rispettate, il presidente non
può permettere ai rappresentati di assistere alle operazioni
elettorali. I nomi dei rappresentanti per le sezioni dello stesso
comune possono essere contenuti in un unico documento. A ogni
presidente viene presentato l’estratto autenticato relativo al
proprio seggio.
Sui
delegati delle liste: art. 12, penultimo comma,
della
legge 24 gennaio 1979,
n.
18.
Sull’autenticazione
della firma dei delegati: art.
14
della legge 21 marzo 1990, n.
53;
art. 21, comma 2, seconda parte, del decreto de
l
Presidente della Repubblica
28
dicembre 2000, n. 445 (che ha abrogato la legge
4
gennaio 1968, n. 15).
Sulla
nomina dei rappresentanti di lista: art. 20,
ultimo
comma e art. 25 del T.U.
30
marzo 1957, n. 361; art. 12 del decreto legislat
ivo
20 dicembre 1993, n. 533.
Sulla
consegna al presidente di seggio dell’elenco
dei
delegati delle liste: art. 1,
comma
1, lettera h, del decreto-legge 27 gennaio 20
09,
n. 3, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.
Diritti
dei rappresentanti di lista I rappresentanti di lista hanno il
diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali nel seggio.
Possono: sedere al tavolo del seggio o in prossimità, in modo da
poter seguire le operazioni elettorali; far inserire nel verbale
brevi dichiarazioni;
firmare
o sigillare le strisce che chiudono l'urna; firmare il verbale e le
buste che contengono gli atti della votazione e dello scrutinio;
firmare
le strisce attaccate alle finestre o all’entrata del
seggio.
I
rappresentanti possono portare un bracciale o un distintivo con il
simbolo della lista che rappresentano. I rappresentanti devono
osservare le norme sul trattamento dei dati personali
e quindi rispettare il diritto di riservatezza, di libertà e di
segretezza del voto. In particolare, non possono fare una lista di
persone che hanno o non hanno votato.
I
presidenti devono permettere ai rappresentati di svolgere il loro
incarico nel modo migliore e in totale libertà, assicurando allo
stesso tempo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Se
lo chiedono, i rappresentanti possono assistere alla raccolta dei
voti del seggio speciale o dell’ufficio distaccato di sezione,
anche nella raccolta del voto a domicilio.
Ai
rappresentanti è consentito trattenersi all’esterno del seggio
anche quando è chiuso.
Sui
diritti dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 26, primo
comma, del T.U. 30 marzo1957, n. 361.
Sulla
firma del verbale, delle buste e delle strisce: art. 67, art. 72,
secondo comma, art. 73, terzo comma, art. 74, primo comma, ed art. 75
del 30 marzo 1957, n. 361.
Sulla
protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Sulle
operazioni di voto nel seggio speciale: art. 9, quarto comma, della
legge 23
aprile
1976, n. 136
Sulla
raccolta di voto nell’ufficio distaccato di sezione: l’art. 53
primo comma del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
Sulla
raccolta del voto a domicilio: art. 1 del decreto-legge 3 gennaio
2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
Sulla
illegittimità della raccolta di liste delle persone che hanno o non
hanno votato: provvedimenti del 12 febbraio 2004 (“Disposizioni in
materia di comunicazione e di propaganda politica”) e del 7
settembre 2005 (“Misure in materia di propaganda elettorale”) del
Garante per la
protezione dei dati personali.
Qualifica
di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista.
I rappresentanti di
lista durante l’esercizio delle loro funzioni sono pubblici
ufficiali.
Sulla
qualifica di pubblico ufficiale: art. 40, ultimo comma, del T.U. 30
marzo 1957, n. 361. Sanzioni per i rappresentanti di lista Il
presidente, dopo aver consultato gli scrutatori, può
far allontanare dall’aula i rappresentanti di lista che esercitano
violenza o che continuano a disturbare in modo grave il regolare
procedimento delle operazioni elettorali, anche
se richiamati due volte.
I
rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni sono
puniti con la reclusione da due a cinque anni e conuna multa da 1.032
a 2.065 euro.
Sui
motivi di allontanamento dal seggio dei rappresentanti di lista di
candidati:
art.
26, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
Sulle
sanzioni previste per coloro che impediscono lo svolgimento delle
operazioni: art. 104, sesto comma, del T.U. del 30 marzo 1957, n. 361
aggiornato
in base all’art. 3 della legge 12 luglio
1961,
n. 603; art. 113 della legge
24
novembre 1981, n. 689
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