ulivi

ulivi
BORGO A MOZZANO - Piano di Gioviano, SP2 Lodovica.

LETTORI SINGOLI

sabato 16 aprile 2016

RAPPRESENTANTI DI LISTA......di Nicola Polito



Qualche nozione, potrebbe essere utile.

I delegati delle liste possono nominare un rappresentante di lista
effettivo e uno supplente per ogni seggio. Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere presentate al segretario comunale entro il giovedì che precede le elezioni oppure direttamente ai presidenti di seggio il sabato prima che inizino le operazioni di voto (cioè prima delle 15).
Nei materiali consegnati al presidente sono incluse le designazioni dei rappresentanti di lista e l’elenco dei delegati delle liste dei candidati che ancora non hanno nominato i propri rappresentanti.
I presidenti verificano che la nomina dei rappresentanti di lista sia regolare. In particolare tengono presente che: solo i delegati delle liste dei candidati, o le persone da loro autorizzate con firma autenticata, possono designare i rappresentanti di lista; il rappresentante designato deve essere elettore della circoscrizione elettorale per il Parlamento Europeo (questo requisito può essere accertato dalla sua tessera elettorale); la designazione deve essere in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata.
Possono autenticare le firme notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti della provincia, sindaci, assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco o il presidente della provincia in caso di assenza o impedimento, assessori delegati per questo compito specifico, presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia di questo compito specifico, consiglieri provinciali e
comunali che si rendano disponibili rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco. Tutti i pubblici ufficiali elencati possono autenticare le firme solo nel proprio territorio di competenza. L’autenticazione consiste nell’attestazione che il delegato ha firmato in presenza di un pubblico ufficiale. Dopo che il delegato ha firmato la designazione, il pubblico ufficiale deve: indicare il modo in cui ha identificato il delegato; indicare la data e il luogo dell’autenticazione;
indicare il proprio nome, cognome e qualifica; firmare e timbrare.
Se le modalità di autenticazione non sono rispettate, il presidente non può permettere ai rappresentati di assistere alle operazioni elettorali. I nomi dei rappresentanti per le sezioni dello stesso comune possono essere contenuti in un unico documento. A ogni presidente viene presentato l’estratto autenticato relativo al proprio seggio.

Sui delegati delle liste: art. 12, penultimo comma,
della legge 24 gennaio 1979,
n. 18.
Sull’autenticazione della firma dei delegati: art.
14 della legge 21 marzo 1990, n.
53; art. 21, comma 2, seconda parte, del decreto de
l Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (che ha abrogato la legge
4 gennaio 1968, n. 15).
Sulla nomina dei rappresentanti di lista: art. 20,
ultimo comma e art. 25 del T.U.
30 marzo 1957, n. 361; art. 12 del decreto legislat
ivo 20 dicembre 1993, n. 533.
Sulla consegna al presidente di seggio dell’elenco
dei delegati delle liste: art. 1,
comma 1, lettera h, del decreto-legge 27 gennaio 20
09, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

Diritti dei rappresentanti di lista I rappresentanti di lista hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali nel seggio. Possono: sedere al tavolo del seggio o in prossimità, in modo da poter seguire le operazioni elettorali; far inserire nel verbale brevi dichiarazioni;
firmare o sigillare le strisce che chiudono l'urna; firmare il verbale e le buste che contengono gli atti della votazione e dello scrutinio;
firmare 

le strisce attaccate alle finestre o all’entrata del seggio.
I rappresentanti possono portare un bracciale o un distintivo con il simbolo della lista che rappresentano. I rappresentanti devono osservare le norme sul trattamento dei dati personali e quindi rispettare il diritto di riservatezza, di libertà e di segretezza del voto. In particolare, non possono fare una lista di persone che hanno o non hanno votato.
I presidenti devono permettere ai rappresentati di svolgere il loro incarico nel modo migliore e in totale libertà, assicurando allo stesso tempo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Se lo chiedono, i rappresentanti possono assistere alla raccolta dei voti del seggio speciale o dell’ufficio distaccato di sezione, anche nella raccolta del voto a domicilio.
Ai rappresentanti è consentito trattenersi all’esterno del seggio anche quando è chiuso.

Sui diritti dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 26, primo comma, del T.U. 30 marzo1957, n. 361.
Sulla firma del verbale, delle buste e delle strisce: art. 67, art. 72, secondo comma, art. 73, terzo comma, art. 74, primo comma, ed art. 75 del 30 marzo 1957, n. 361.
Sulla protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Sulle operazioni di voto nel seggio speciale: art. 9, quarto comma, della legge 23
aprile 1976, n. 136
Sulla raccolta di voto nell’ufficio distaccato di sezione: l’art. 53 primo comma del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
Sulla raccolta del voto a domicilio: art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Sulla illegittimità della raccolta di liste delle persone che hanno o non hanno votato: provvedimenti del 12 febbraio 2004 (“Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica”) e del 7 settembre 2005 (“Misure in materia di propaganda elettorale”) del Garante per la protezione dei dati personali.

Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista.
 I rappresentanti di lista durante l’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.
Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 40, ultimo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sanzioni per i rappresentanti di lista Il presidente, dopo aver consultato gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti di lista che esercitano violenza o che continuano a disturbare in modo grave il regolare procedimento delle operazioni elettorali, anche se richiamati due volte.
I rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e conuna multa da 1.032 a 2.065 euro.

Sui motivi di allontanamento dal seggio dei rappresentanti di lista di candidati:
art. 26, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
Sulle sanzioni previste per coloro che impediscono lo svolgimento delle operazioni: art. 104, sesto comma, del T.U. del 30 marzo 1957, n. 361
aggiornato in base all’art. 3 della legge 12 luglio
1961, n. 603; art. 113 della legge
24 novembre 1981, n. 689

Nessun commento:

Posta un commento