ulivi

ulivi
BORGO A MOZZANO - Piano di Gioviano, SP2 Lodovica.

LETTORI SINGOLI

mercoledì 30 aprile 2014

OFFERTA 1° MAGGIO PRESSO STAND A FORNACI , 7.500€ camera completa come foto

PER CAMERA COMPLETA IN CASTAGNO MASSELLO

Lavorazione con spazzolatura all'olio naturale per como e comodini.
Armadio con laccatura decape' color tortora.
Letto artigianale in ecopelle bianco.

Prezzo listino 9.375,00 €
Prezzo fiera 1° maggio , solo 7.500,00 € !!!!!!
(iva compresa, trasporto e montaggio)

PROBLEMI NEI COMITATI AMBIENTE IN VALSERCHIO, DOBBIAMO CAMBIARE LINEA

Io mi trovo in completo disaccordo con l'attuale presidente del comitato
Donatella Zanotti

Lasciando perdere le offese e le ripicche personali , io non credo che l'attuale strategia possa portare a dei risultati.
Dobbiamo uscire da riunioni per pochi.
Dobbiamo coinvolgere la popolazione.
Dobbiamo informare la gente , scendendo dagli scranni ed andando a parlare tra la gente ai mercati , senza aver paura del confronto.
Dobbiamo smettere di buttare soldi in inutili ed inconcludenti battaglie giudiziarie !!!!

DOBBIAMO MANIFESTARE E LOTTARE PER I NOSTRI OBBIETTIVI !!!!
DOBBIAMO FAR CAPIRE AD I POLITICI CON CHI HANNO A CHE FARE !!!!

I comitati debbono cambiare, sia nelle teste, sia nei metodi.
A quanti di voi sta bene questo status quo ??? Invece di criticare sottobanco , dovete farvi sentire.
Io sempre ci metto la faccia, io sempre parlo in faccia e non le mando a dire.
Io non cancello mai quello che scrivo, io non ho mai vergogna di cio' che scrivo, io non faccio accordi con chi sottobanco lavora per fregare la nostra salute !!!!!
IO SONO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, QUESTO CONTA, ED HO RISPETTO PER CHI NELLA LOTTA HA AGITO CON I FATTI E NON CON LE PAROLE.
IO NON CREDO CHE SI POSSANO FARE PATTI CON IL DIAVOLO, IL DIAVOLO NON LI RISPETTA MAI !!!!

In conclusione, io non collaborero' piu' con la signora Zanotti, non la riconosco come presidente, e non ci avro' piu' nulla a che fare.
Portero' la mia lotta dove serve davvero, e non negli studi degli avvocati...... La giustizia contro la politica in italia non esiste e tutti lo sanno !!!

PAURA E RIBREZZO PER GLI APPLAUSI AI POLIZIOTTI CONDANNATI PER LA MORTE DI ALDROVANDI

VERGOGNA , perche' quegli applausi vanno contro ad una giusta sentenza e perche' vanno contro al comune senso civico.
PAURA , perche' quegli applausi ci devono far temere di averci a che fare e perche' bisognerebbe potersi fidare.....
RIBREZZO , perche' ci sentiamo tutti violati da questo applauso che giustifica un abuso di potere.

Bisogna fare qualcosa, bisogna agire.....
Non e' il primo caso:
Uva , Cucchi , Magherini , ecc.

IO NUTRIVO RISPETTO , ADESSO NON SO' PIU' .....
CERTO NON TUTTI SONO COSI , HO TANTI AMICI CHE NON SONO COSI , MA STA ANCHE A LORO DI FAR CAMBIARE LE COSE , STA ANCHE A LORO EMARGINARE E DENUNCIARE LE TESTE CALDE , STA ANCHE A LORO CAMBIARE I VERTICI DEL SINDACATO SAP.

LAVATE I VOSTRI DAL PREGIUDIZIO , NON  PERDETE IL RISPETTO DELLA GENTE CHE CREDEVA IN VOI !!!!!!!

Nota: in sala erano presenti pure rappresentanti di Fratelli d'Italia , primo fra tutti Ignazio La Russa......

martedì 29 aprile 2014

PRIMO MAGGIO A FORNACI , VI ASPETTIAMO ALLO STAND LUNARDI MOBILI

COME DA DECENNALE TRADIDZIONE
IL MOBILIFICIO ARTIGIANALE LUNARDI MOBILI
VI ASPETTA AL SUO STAND PRESSO LA FIERA DEL PRIMO MAGGIO A FORNACI.

VI RICORDIAMO CHE QUEST'ANNO LA FESTA SI SVOLGERA' NEI DUE GIORNI DI:
Mercoledi 30 aprile e Giovedi 1 maggio

Vi attendiamo per mostrarvi i nostri mobili d'autore in massello
Mobili di primissima qualita' !!!!!

Vi inviteremo anche a visitare la nostra mostra in sede nei giorni successivi
Per illustrarvi le nostre promozionali offerte di primavera con sconti fino al 50% !!!!!

VENITE , SARETE NOSTRI OSPITI E SARETE TRATTATI DA AMICI.......

lunedì 28 aprile 2014

ASSEMBLEA NAZIONALE ARS A ROMA 08/06/2014 associazione riconquistiamo la sovranita'

ROMA 8 GIUGNO 2014, III ASSEMBLEA NAZIONALE dell’ARS – Associazione Riconquistare la Sovranità: INVITO.
(volentieri ripubblico l'evento dell'ARS, come chiesto da una cara amica.....)

“Libertà è partecipazione”: prendiamo in prestito le parole di una famosa canzone di Giorgio Gaber per INVITARE alla III ASSEMBLEA NAZIONALE dell’ARS – Associazione Riconquistare la Sovranità tutti coloro che hanno preso coscienza del fatto che la libertà va conquistata con la partecipazione alla vita politica.

Partecipazione alla vita politica intesa nella più nobile delle accezioni: contribuire in prima persona al benessere della comunità-Stato di cui tutti i cittadini italiani fanno parte. L’Italia ha bisogno di una nuova classe dirigente che va ricercata tra le eccellenze del Popolo italiano.

Quel Popolo a cui la Costituzione della Repubblica italiana ha assegnato la Sovranità della comunità-Stato. Siamo una comunità e questa comunità è in pericolo. La Repubblica Italiana è in pericolo. Toccherà alla comunità stessa difendersi attraverso la sua migliore espressione, che dovrà trascinare tutti gli altri verso la salvezza.

È ORA DI AGIRE, è l’ora dell’organizzazione, è l’ora della conta delle forze realmente in campo. La discesa in campo avverrà successivamente. Ora bisogna SCHIERARSI.

Partecipare alla III ASSEMBLEA dell’ARS significa schierarsi e credere che salvare la democrazia, la libertà e il nostro futuro dipenda solo ed esclusivamente da NOI stessi.

INSIEME CI LIBEREREMO!

Per ulteriori informazioni cliccate sul banner qua a destra in altro
Vi collegherete direttamente al sito ufficiale –––––––––>>>>

PARCHEGGIO A VALLICO SOTTO , LE MIE INDAGINI PER INFORMARE TUTTI

Ho iniziato a girare per i paesi dei vari comuni al voto,
Cercando per voi le macagne al fine di una giusta e corretta informazione
Perche' la politica sia per la gente , tra la gente , con la gente
Affinche' gli ideali di etica ed onesta' trionfino sulle lobby di potere che la fanno da padrone....

VALLICO SOTTO IL PARCHEGGIO INCOLTO:
Dalle foto si.evince che oltre ad essere poco utile
Non e' tenuto nemmeno bene, anzi parlandone con i paesani spesso pulito da loro stessi !!!!
Su una cosa mi preme essere informato ca chi , sicuramente , leggera' queste mie righe:
QUANTO E' COSTATO QUESTO INUTILE , POCO USATO E MALTENUTO PARCHEGGINO ???
E non mi venite a dire che ai cittadini di fabbriche non sia costato nulla, perche finanziato da chissa chi, anche i soldi di provincia , regione, ecc.
Sono soldi nostri !!!!
Ed anche i fondi europei son soldi nostri, visto che e' piu' quel che paghiamo all'europa di quel che pigliamo.
Ed anche qua la devono far  finita di raccontarci balle .

FOTO DEL PARCHEGGIO:

DIAVOLI NERI VITTORIA D'ORGOGLIO , CONTRO TUTTO E TUTTI ED ORA LA FINALE !!!!

GRANDE E MERITATA VITTORIA CONTRO UN MAI DOMO ORENTANO
ED ADESSO SCONTRO FINALE CON IL FORNACI.

Dall'inizio di partita campo e gioco sempre in mano al Gorfigliano che pero' non trova la via del gol...
Gol pero' trovato in maniera fortunosa dal combattivo orentano, che sfruttando una mischia con un batti e ribatti in area trova il fortunato vantaggio al primo tiro in porta.

Imperterrito il Gorfigliano trova il meritato pareggio con il bomber Malatesta, che finalizza una delle tante buone azioni di gioco.
I Diavoli neri falliscono piu' volte il raddoppio , trovato poi con un bel gol dall'Orentano rimasto in dieci per un espulsione da doppia ammonizione.
I Diavoli neri trovano il pareggio con Corradini , che li porta ad i supplementari solo allo scadere della partita, mentre la squadra di casa resta in 9.
Nel primo tempo supplementare il Gorfigliano va subito in vantaggio con Malatesta, ma l'Orentano mai domo, e mai scoraggiato trova un fortunoso pallonetto che li riporta sul 3 - 3 ,punteggio che gli garantirebbe il passaggio del turno vista la migliore posizione in classifica, ma qua la partita degenera da parte di un troppo nervoso Orentano che conclude la partita in 7 , cio' permette ad un pragmatico Gorfigliano di dilagare con un meritato risultato finale di 5 - 3.
Buone le prestazioni di Tonini , Malatesta , Corradini e comunque anche tutti gli altri che si sono spesi per un interminabile partita guidata alla grande da mister Fiorelli !!!!
Anche se prima di tutti il ringraziamento va a chi la squadra l'ha creata e plasmata:
Alessandro Davini , ingiustamente tenuto lontano da una cosa senza senso ....
Un grazie a tutta la dirigenza ed ai tantissimi tifosi che ci hanno seguito e sostenuto anche così lontano da casa , grazie soprattutto ai due capi Ultra' Tortora e Fiffo , che si sono sgolati per sostenerci.....

MA NON E' FINITA !!!!!
ADESSO CI ASPETTA LA SFIDA CON IL FORNACI , SARA' UNA DURA BATTAGLIA , DA AFFRONTARE CONCENTRATISSIMI E CARICHI COME NON MAI !!!
NOI SIAMO I DIAVOLI NERI, ORGOGLIOSI E FIERI DI INDOSSARE QUESTA MAGLIA , SEMPRE E COMUNQUE PER VINCERE !!!!

domenica 27 aprile 2014

REATI AMBIENTALI , NUOVA LEGGE FARA' SALTARE I PROCESSI , INQUINATORI RINGRAZIANO IL PD.

Porto Tolle, Tirreno Power, Ilva: per magistrati ed esperti di diritto il testo in discussione al Senato sembra scritto appositamente per limitare le indagini e mettere a rischio procedimenti in corso. Il Pd si divide. Realacci parla di “eccesso di critica dei magistrati”, Casson bolla il testo come un “regalo alle lobby”

Chi inquina paga, ma solo se ha violato disposizioni amministrative, se il danno è irreversibile e la sua riparazione è “particolarmente onerosa” per lo Stato. In altre parole, chi inquina rischia dinon pagare affatto. E’ all’ultimo giro di boa il testo unificato che introduce nel codice penale i delitti contro l’ambiente. Nelle intenzioni dovrebbe rendere dura la vita a chi infierisce su natura, paesaggio e salute pubblica. Ma il testo, per come è scritto, rischia invece di diventare unlasciapassare anche per le violazioni più gravi e di mettere a rischio anche le indagini e i processi penali già in corso, a partire da quelli sui disastri da inquinamento ambientaleprovocati dalle centrali termoelettriche di Savona e Rovigo. E anche nell’eventuale processo contro i vertici Ilva, la nuova norma, grazie al parametro dell’irreversibilità, potrebbe trasformarsi in un regalo ai Riva. A lanciare l’allarme sono magistrati ed esperti di diritto dell’ambiente che sperano ancora di sensibilizzare Palazzo Madama dove, in vista dell’approvazione, si ripropone anche loscontro ideologico tra la destra sensibile alle ragioni dell’industria e la sinistra ambientalista, nonché un ruvido confronto tra le diverse anime di quest’ultima.

Licenziato alla Camera e ora all’esame delle commissioni Ambiente e Giustizia del Senato, ildisegno di legge 1345 introduce delitti in materia ambientale, prima puniti solo con contravvenzioni, ad eccezione del traffico illecito di rifiuti (2007) e della “combustione illecita” del decreto Terra dei Fuochi (2014). Viene inoltre introdotto all’articolo 452 ter il “disastro ambientale”, punito con pene da 5 a 15 anni. Mano pesante, dunque, se non fosse che la norma è scritta con tanti e tali paletti da renderne impossibile l’applicazione, almeno ai casi davvero rilevanti. E lo dicono gli stessi magistrati che devono utilizzarlo. Il nuovo testo qualifica infatti il “disastro” come “alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema” quando quasi mai, per fortuna, il danno ambientale si rivela tale. In alternativa come un evento dannoso il cui ripristino è “particolarmente oneroso” e conseguibile solo con “provvedimenti eccezionali”. Ma il degrado ambientale potrebbe verificarsi anche se ripristinabile con mezzi ordinari. L’estensione della compromissione e del numero delle persone offese cozzano poi con la possibilità che il disastro possa consumarsi in zone poco abitate e non per forza estese.

Il disegno di legge sposta poi in avanti la soglia di punibilità configurando il disastro come reato di evento e non più di pericolo concreto, come è invece il “disastro innominato” (l’art. 434 del codice penale, comma primo), la norma finora applicata dalla giurisprudenza al disastro ambientale. Sinora era stato possibile punire chi commetteva “fatti diretti a causare un disastro”, quando vi era stato il pericolo concreto per la pubblica incolumità, anche senza che il disastro avvenisse perché non sempre il disastro è una nave che perde petrolio, un incendio o un’esplosione che producono evidenza immediata del danno. A volte, come nel caso dell’inquinamento da combustibili fossili e delle microparticelle come l’amianto, il disastro può restare “invisibile” a lungo prima che emergano i segnali della compromissione dell’ambiente e della salute della collettività. Segnali che, a volte, solo le correlazioni della scienza medica e dei periti riescono a individuare tra una certa fonte inquinante e il pericolo concreto di aumento di patologie e degrado ambientale in una certa area. Sempre che i magistrati abbiano potuto disporre le indagini penali.

Il procuratore generale di Civitavecchia Gianfranco Amendola, storico “pretore verde”, sottolinea la terza grave lacuna. “Deriva dalla evidentissima volontà del nuovo testo di collegare i nuovi delitti alle violazioni precedenti”. Il reato può essere contestato solo nelle ipotesi in cui sia prevista una “violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale”. Come se fosse lecito, altrimenti, provocare enormi danni all’ambiente. “Fare addirittura dipendere la punibilità di un fatto gravissimo dall’osservanza o meno delle pessime, carenti e complicate norme regolamentari ed amministrative esistenti significa subordinare la tutela di beni costituzionalmente garantiti a precetti amministrativi spesso solo formali o a norme tecniche che, spesso, sembrano formulate apposta per essere inapplicabili”.

I processi a rischio: da Rovigo alla Terra dei Fuochi Il testo di legge sembra sdoganare allora la linea difensiva (finora sconfitta) in alcuni processi celebri, a partire da quello di Radio Vaticana dove, a fronte di prove indiscutibili sulla molestia e la nocività delle emissioni, la difesa si era incentrata sul fatto che la norma contestata (art. 674 c.p.) richiede che l’evento avvenga “nei casi non consentiti dalla legge”. Ma soprattutto apre grandi incognite su quelli ancora da celebrarsi. Allunga un’ombra, ad esempio, sull’appello del processo appena concluso a Rovigo che ha visto condannare gli amministratori di Enel Tatò e Scaroni per le emissioni in eccesso della centrale a olio di Porto Tolle. C’è il rischio concreto, se la norma sarà licenziata così dal Senato, che in sede d’Appello ci sarà una normativa più favorevole ai vertici del colosso energetico che depenalizza proprio il reato per cui sono stati condannati.

“Nel dibattimento la maggior difficoltà è stata proprio quella di individuare specifiche disposizioni violate nella gestione dell’impianto”, spiega il legale di parte civile Matteo Ceruti. Era poi quello il cavallo di battaglia della difesa degli imputati, la non illeicità delle emissioni della centrale che – grazie a deroghe e proroghe connesse per gli impianti industriali esistenti – avrebbe potuto “legittimamente” emettere in atmosfera fino al 2005 enormi quantità di inquinanti, ben oltre i limiti imposti dall’Europa sin dagli anni Ottanta del secolo scorso. Il Tribunale ha invece condannato gli amministratori per violazione dell’art. 434, 1° comma cp che punisce i delitti contro la pubblica incolumità, evidentemente ritenendo – sulla base delle consulenze tecniche disposte dalla Procura – che l’enorme inquinamento provocato ha comunque messo in pericolo la salute degli abitanti del Polesine e l’ambiente del Parco del Delta del Po”. La stessa fine, a ben vedere, potrebbe fare anche il procedimento penale di Savona che ha condotto al sequestro dei gruppi a carbone dellacentrale termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure. Il decreto di sequestro emesso dal gip si fonda, tra l’altro, proprio sulla circostanza che per integrare il reato di disastro innominato non è necessario dimostrare che l’impianto abbia funzionato in violazione di specifiche prescrizioni di legge o dell’autorizzazione.

Lo scontro a suon di emendamenti. Il Pd diviso verso l’approvazione Sul testo si annuncia ora, in previsione del rash finale, uno scontro durissimo nelle commissioni Giustizia e Ambiente. Salvo slittamenti, si potranno presentare emendamenti fino al 29 aprile. E mentre la destra sta a guardare, è la sinistra che si ritrova il problema di far passare il testo com’è o tentare di arginare le falle. Ne rivendica la bontà il proponente, Ermete Realacci (Pd) che non lesina stoccate ai critici che “rischiano di mandare la palla in tribuna, quando sono vent’anni che si lotta per avere reati ambientali nel codice penale”. “Non sono un giurista né un magistrato – dice – se ci sono margini per migliorarlo ben venga. Ma ricordo che alcune toghe avevano criticato anche l’introduzione del reato penale di smaltimento dei rifiuti pericolosi che è stato invece determinante per combattere le ecomafie. Senza quel reato le inchieste sulla Terra dei Fuochinon sarebbero state possibili”. Non è una legge su misura delle industrie? “A volte si cerca la perfezione mentre tocca cercare vie praticabili. Questo testo riesce a tenere insieme l’equilibrio delle pene, che devono essere proporzionali rispetto ad altri reati e la certezza del diritto rispetto al quadro normativo, perché non è che se sono un magistrato posso arrestare chi voglio”.

Parole molto diverse da quelle di un altro esponente di punta del Pd, Felice Casson, vicepresidente della commissione Giustizia al Senato, per 25 anni toga di peso in fatto di reati e processi ambientali (a partire dal Petrolchimico di Porto Marghera, 1994). Casson ha colto subito nel testo il rischio di un favore ai gruppi industriali sotto assedio delle procure. E ha depositato a sua volta un disegno di legge in materia di reati ambientali. “L’avevo anche detto a quelli diLegambiente quando, a inizio legislatura, erano venuti in Senato a presentare il ddl: il testo, che resta un importante passo avanti, presenta però criticità di impostazione tecnica tecniche tali da impattare pesantemente su indagini e processi in corso. Allora proposi di modificarlo e rinviarlo alla Camera, piuttosto che farlo entrare in vigore così. A questo punto presenteremo emendamenticorrettivi che integrino le disposizioni dei due testi, ma sarà dura. Perché c’è una pressione forte da parte del centrodestra per difendere il testo e farlo passare così com’è, ritenendolo perfetto proprio perché l’impostazione è tale da limitare le possibilità dell’azione penale della magistratura”.

Ilva e la norma sull’irreversibilità del danno Anche a Taranto, nel procedimento contro la famiglia Riva e i vertici dell’Ilva per il disastro ambientale causato dalle emissioni nocive della fabbrica, il nuovo provvedimento legislativo potrebbe rappresentare un assist agli imputati. Già perché per dimostrare che il danno compiuto dalla fabbrica è “irreversibile” sarebbe necessario dimostrare di aver compiuto una serie ditentativi di bonifica che non hanno prodotto risultati. Nel capoluogo ionico, finora, le bonifiche sono state solo una promessa sulla carta: nonostante i mille proclami e la nomina di garanti, commissari e subcommissari, le operazioni di risanamento del quartiere Tamburi e delle zone colpite dalle emissioni dell’acciaieria, a oggi, nessuna operazione è concretamente partita. In un’aula di tribunale, quindi, al di là delle perizie, l’accusa non avrebbe strumenti per dimostrare che quelle operaizoni sono state inutili. Al collegio difensivo, in definitiva, basterebbe puntare sull’assenza di elementi certi per dimostrare che il danno arrecato non è, oltre ogni ragionevole dubbio, irreversibile. Un regalo che, tuttavia, non migliorerebbe di molto la situazione dei Riva che devono rispondere anche di un reato ben più grave come l’avvelenamento di sostanze alimentari per la contaminazione di oltre 2mila capi di bestiame nelle cui carni fu ritrovata diossina proveniente, secondo le perizie del tribunale, dagli impianti dell’Ilva. Un reato, che richiede la corte da’assise come per i casi di omicidio, punito con una reclusione che va da un minimo di 15 anni a un massimo, se l’avvelenamento ha causato la morte di qualcuno, anche con l’ergastolo.

sabato 26 aprile 2014

CONCORSO IMMAGINAZIONE 2014 , unione comuni garfagnana

Prorogata al 2 maggio la scadenza per la partecipazione al Concorso Immaginazione 2014

Ancora pochi giorni per concorrere alla selezione della miglior documentazione video/fotografica sulla scuola in Garfagnana nel secolo scorso. Anche per quest’anno l’Unione Comuni Garfagnana promuove il Concorso “Immaginazione” rivolto a tutti gli Istituti Comprensivi e Superiori della Garfagnana. L’iniziativa si propone di recuperare, attraverso specifici percorsi didattici, la memoria storica di personaggi ed eventi del nostro territorio, creando altresì una sorta di collante fra la scuola e la Banca dell’Identità e della Memoria dell’Unione Comuni Garfagnana, fra le cui finalità vi è proprio la valorizzazione e la conservazione del nostro patrimonio storico, letterario e culturale: del resto sono proprio le scuole che hanno maggiore facilità nell’entrare in contatto con i soggetti custodi della memoria storica, grazie ai legami di tipo affettivo e familiare, che al tempo stesso possono beneficiare della possibilità di realizzare percorsi pensati come validi strumenti alternativi per l’insegnamento della storia e far diventare la raccolta di documentazione risorsa per tutto il territorio.

Dopo il successo della precedente edizione, il tema scelto per quest’anno è “La scuola in Garfagnana nel secolo scorso” e prevede le due sezioni“ Facciamo un documentario” riservata ai lavori di gruppo e “La foto del nonno” riservata a lavori singoli.

Per partecipare al concorso è necessario inviare entro il 2/05/2014 la scheda di adesione e gli elaborati all’Unione Comuni Garfagnana. La scheda di adesione è reperibile presso l’Unione Comuni Garfagnana, le segreterie degli Istituti scolastici e scaricabile dai siti www.ucgarfagnana.lu.it e www.garfagnanaidentitaememoria.it

COMMEMORAZIONE GEMELLAGGIO CON LONGARONE 10 MAGGIO , CASINO' A BAGNI DI LUCCA

Acqua buona, acqua cattiva: lo decide solo l’uomo – Convegno

:: sabato 10 maggio alle ore 10 presso il Casinò Reale di Ponte a Serraglio a Bagni di Lucca, nell’ambito della Rassegna “Teatro della Scuola”, verrà commemorato il 50° anniversario del gemellaggio tra Bagni di Lucca e Longarone, un evento legato alla tragedia umana del Vajont ed ai valori di rispetto della natura e dell’ambiente.

INAUGURAZIONE PALAZZO SANTINI MERCOLEDI 30 APRILE , BORGO A MOZZANO

Un ennesimo successo della giunta Poggi di :
#ANDAREOLTRE

Inaugurazione di Palazzo Santini a Borgo a Mozzano

:: mercoledì 30 aprile alle ore 11, si tiene l’inaugurazione del Palazzo che da qui in avanti ospiterà la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico, in Piazza S.Rocco a Borgo a Mozzano

:: una catena umana di ragazzi che si passeranno i libri, unirà la vecchia biblioteca con palazzo Santini; una modalità particolare e significativa per rendere omaggio alla cultura.

IL CAMPANILE DI VERGEMOLI di Michele Giannini

Continuiamo con i post sulle cose concrete realizzate in questi anni, progetti che hanno mantenuto bellezza e qualità sul territorio del Comune di Vergemoli.
Questo sarà l'obbiettivo per i prossimi 5 anni, ridare forza, vitalità ed economia ai nostri territori, INSIEME possiamo riuscirci.

Abbiamo lavorato anche per la manutenzione di beni non comunali ma di interesse pubblico, come i campanili presenti sul territorio, dove, di concerto con i parroci delle singole chiese, a cui voglio rinnovare il nostro ringraziamento, abbiamo promosso piccoli interventi di manutenzione o, come nel caso di Vergemoli, opere estremamente più importanti dopo una convenzione che ce ne ha concesso l’uso trentennale.
Tutto questo perché è importante la qualità della vita!

INSIEME andremo verso un futuro dignitoso nel rispetto delle nostre tradizioni, del nostro paesaggio e costruendo per i nostri figli la possibilità di lavoro.

SENTENZA CASSAZIONE , APPALTATORE RESPONSABILE DELLA GESTIONE RIFIUTI

Anche il comune che appalta la raccolta e' penalmente perseguibile
Nell'ipotesi di malagestione dei rifiuti.
Colpevoli se non controllano la filiera !!!!!!

Quando l’appaltatore è il responsabile della corretta gestione dei rifiuti? 22 aprile 2014 Il legale rappresentante di una società appaltatrice è stato recentemente ritenuto dalla Corte di Cassazione colpevole del reato di associazione per delinquere (art. 461 c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.L.vo n. 152/2006), in concorso con il committente dei lavori, per attività di illecito smaltimento di rifiuti speciali (nella specie, ingenti quantità di materiale abrasivo di scarto, c.d. grit esausto, prodotto da lavori di verniciatura di carene di navi). Con la sentenza n. 13025/2014 della S.C. la responsabilità dell’appaltatore, in particolare, è stata accertata in quanto tale soggetto è risultato acquirente ed utilizzatore del suddetto materiale. Questa circostanza, secondo i giudici, rende l’appaltatore responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento al loro smaltimento. I giudici hanno infatti desunto, dalla totale mancanza di verifiche da parte dell’appaltatore e dalla clausola contrattuale che gli affidava in toto la gestione del materiale (prevedendo invece che lo smaltimento dei rifiuti ed i relativi costi fossero a carico committente), l’esistenza di una vera e propria associazione per delinquere. Nella motivazione della sentenza si legge infatti che “Trova applicazione il disposto dell’art. 188, comma 1, del D.L.vo n. 152 del 2006, secondi cui il produttore iniziale dei rifiuti … che consegni tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento … conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari”. Ciò significa che, pur in assenza di uno “specifico” obbligo documentale, la responsabilità del produttore iniziale del rifiuto non si arresta al momento del primo conferimento dello stesso. Il richiamato art. 188 è stato peraltro interamente riscritto dal D.L.vo n. 205/2010, ma la nuova versione della norma entrerà in vigore solo all’indomani della piena operabilità del regime del SISTRI[1] (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). Prima di tale data, pertanto, secondo il dettato normativo occorrerà fare riferimento alla versione anteriore all’entrata in vigore del D.L.vo n. 205/2010, che prevede che la responsabilità del produttore, configurabile per tutte le fasi della gestione dei rifiuti, sia tuttavia esclusa dal momento in cui i medesimi vengono presi in carico dal primo impianto autorizzato a recuperarli o a smaltirli, con contestuale sottoscrizione da parte del gestore della copia del formulario d’identificazione dei rifiuti ex art. 193, D.L.vo n. 152/2006. Per contro, la versione “modificata” dell’art. 188 prevede una sorta di doppio regime di responsabilità, che per il produttore iniziale risulta estesa all’”intera catena di trattamento”, qualora egli non sia iscritto al SISTRI, mentre è limitata alla “rispettiva sfera di competenza”, nel caso in cui il produttore abbia aderito al SISTRI ed adempiuto agli obblighi da esso derivanti. La S.C., dal canto suo, assume nella sentenza in commento che la versione dell’art. 188 ad oggi vigente sia quella modificata dal D.L.vo n. 205/2010, della quale richiama espressamente il principio di conservazione della responsabilità in capo al produttore iniziale di rifiuti “per l’intera catena di trattamento”, e ciò anche per il caso in cui i rifiuti siano prodotti dall’appaltatore in esecuzione di un contratto di appalto. Questo nonostante il caos normativo (e non solo) che circonda l’istituto del SISTRI, ad oggi non ancora pienamente in vigore. Ma i giudici, nella sentenza in esame, si spingono oltre, affermando che «… come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione dei rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo».

Non entrando nel merito tecnico/legale della questione, la redazione di greenreport ritiene comunque che fino a quando dei rifiuti ci si ostinerà a parlarne solo a valle e non al momento che vengono prodotti, difficilmente si troverà soluzione alle situazioni di qualunque tipo successive Trasporto illecito dei rifiuti: i furbetti dei veicoli intestati a terzi… Riceviamo e volentieri pubblichiamo

22 aprile 2014 Nel complesso quadro delle strategie di contrasto alla criminalità ambientale che opera nel trasporto e nel traffico illecito di rifiuti, attività dinamiche storicamente anticamere di smaltimenti illegali di ogni tipo fino ai pericolosi e micidiali sotterramenti dei rifiuti pericolosi, un posto di assoluto e primario rilievo occupano le posizioni dei soggetti che trasportano rifiuti di ogni tipo senza essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Questa mancata iscrizione è da molti ritenuta una sorta di illecito minore, un “reato cartolare” solo legato ad un adempimento di pura forma e senza danno reale e diretto. Una specie di omissione burocratica e formale ma senza effettività di conseguenze rilevanti. Ed invece non è affatto così. Infatti la mancata iscrizione all’Albo è un fatto straordinariamente sostanziale, ed è un (necessario) elemento presupposto per garantire un’attività da sempre e per sempre “in nero” ed invisibile per chi trasporta rifiuti (anche pericolosi) sotto ogni profilo. Chi non si iscrive all’Albo manifesta puramente e semplicemente una volontà dolosa di delinquere in tutto l’arco della sua vita lavorativa; consegue che non potrà mai compilare alcun formulario, non potrà mai accedere a nessun impianto di trattamento o recupero ufficiale, dovrà inevitabilmente alla fine di ogni viaggio smaltire i rifiuti trasportati in modo illegale (leggi: riversandoli da qualche parte) ed infine è conseguentemente evasore totale a livello fiscale e tributario perché certamente in tale quadro non emette fatture. Si tratta di un delinquere invisibile e silente, permanente e senza alcuna minima possibilità di operare – neppure in parte – legalmente. Ogni rifiuto (anche pericoloso) trasportato da un soggetto non iscritto all’Albo è destinato a finire inevitabilmente in uno smaltimento illegale con danno per l’ambiente e – spesso – per la salute pubblica. Inoltre, questi soggetti creano danni rilevantissimi alle aziende virtuose che in questo settore rispettano le regole, si iscrivono all’Albo, redigono i formulari, emettono fatture e pagano le tasse, e poi trasportano i rifiuti verso centri di recupero o smaltimento autorizzati. I trasportatori onesti di rifiuti vedono sul mercato una concorrenza spietata e mortale da parte dei trasportatori illegali “in nero” atteso che questi ultimi –logicamente – possono praticare ai clienti produttori di rifiuti prezzi enormemente più bassi. Si alterano così in modo fraudolento le leggi di mercato, si opera una dannosa concorrenza sleale, si soffocano le aziende sane, si alimenta la cultura dell’illegalità e della furbizia che viene premiata, si incoraggiano i produttori a cadere nelle tentazioni di conferire i rifiuti ai trasportatori illegali per risparmiare, si toglie lavoro ai centri di recupero e smaltimento legali data la concorrente destinazione (necessariamente) illecita deitrasportatori non iscritti all’Albo. Come si vede, altro che illecito “cartolare”… Stroncare – dunque – le attività di coloro che trasportano rifiuti senza iscrizione all’Albo (a tutti i livelli, perché anche i più modesti soggetti poi alla fine – operando tutti i giorni per tutto l’anno – fanno comunque danno…) è ritenuto dalla legislazione di settore un obiettivo di assoluta primaria importanza con la previsione di norme che non sono – come molti sono portati a pensare con retropensieri arcaici – sanzioni per vessare poveri soggetti che si guadagnano da vivere pur non avendo operato un mero e cartaceo adempimento formale, ma sono sanzioni varate per raggiungere un obiettivo chiaro e necessario: togliere dalla circolazione in via definitiva sul territorio queste entità che sono fonte di danni permanenti per l’ambiente e la salute pubblica (e l’economia privata e pubblica) perché costituiscono l’ossatura portante di quel sistema dinamico che poi alimenta – nella parte finale – tutti gli smaltimenti illegali dei rifiuti (tra i quali anche i micidiali sotterramenti cause di tumori seriali di cui alle cronache ormai continue). Dunque, in tale quadro di contestualizzazione generale va letta (ed applicata) la norma che prevede la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per i trasporti e traffici in questione, così come chiaramente ed opportunamente prevista dall’art. 259 comma 2 del D.Lgs n. 152/06. E va sottolineato che tale norma prevede – proprio in considerazione della gravità del fenomeno – che addirittura tale confisca è obbligatoria (sottolineo: obbligatoria, non facoltativa) non solo in caso di condanna ordinaria, anche in caso del “patteggiamento” di cui all’art. 444 C.P.P. Come si vede, una norma di sbarramento generale la cui ratio legis appare chiara e lineare: impedire a chi delinque in questo settore di continuare a delinquere (sotto ogni veste diretta o indiretta) sottraendo dalla loro disponibilità operativa i veicoli che sono il mezzo unico e basilare per continuare l’attività illecita. Una volta tanto un principio netto e logico, che non avrebbe dovuto dare spazio ad avventure interpretative dissimili rispetto al lucido intento del legislatore. Ed invece anche questa volta, come ormai è comune nel campo delle norme ambientali, si sono aperti i varchi interpretativi e – di fatto – questa norma si sta progressivamente svuotando di contenuto pratico nelle applicazioni concrete. In primo luogo, il punto debole storico è sempre stato (ed è tutt’oggi) il momento precedente (e necessariamente presupposto) alla confisca e cioè il (doveroso) sequestro preventivo in flagranza di reato che tutta la polizia giudiziaria deve (dovrebbe) eseguire di iniziativa su strada in caso di accertamento in flagranza del reato di trasporto di rifiuti di ogni tipo (pericolosi in prima linea) con veicoli senza la necessaria iscrizione all’Albo. A fronte di un soggetto che guida un veicolo con un carico di rifiuti totalmente “in nero” senza iscrizione all’Albo, e dunque in modo inevitabilmente conseguente anche senza formulario, e dunque anche – sempre inevitabilmente – diretto verso una destinazione di smaltimento illegale ed in palese evasione totale sotto il profilo fiscale e tributario, mi sembra che un operatore di polizia giudiziaria su strada ha il (doppio) dovere di: A) Procedere immediatamente al sequestro preventivo del veicolo indipendentemente dal soggetto al quale lo stesso veicolo risulta formalmente intestato per impedire che il reato in atto – ed anche il reato (inevitabilmente) conseguente di smaltimento illecito dei rifiuti trasportati – venga portato ad ulteriori conseguenze (compito primario di ogni operatore di PG); lo stesso sequestro preventivo (si sottolinea l’opportunità del sequestro preventivo e non probatorio) è poi logicamente finalizzato anche ad evitare la reiterazione futura dello stesso tipo di reato con altri viaggi ed altri carichi di rifiuti; inoltre va accertata la natura generale delle attività di trasporto illecite del trasportatore in “nero” in via pregressa, e dunque va isolato momentaneamente il conducente per impedirgli di contattare per via telefonica la sua sede ed i suoi eventuali capi o dipendenti, va immediatamente allertata la PG operante nel territorio ove è ubicata la sede del predetto trasportatore per operare subito (prima che si disperdano tracce e documenti) un sequestro di tutti gli atti, strumenti e dati utili per risalire ai clienti fornitori (produttori dei rifiuti) che dolosamente in via pregressa hanno fornito i propri scarti a detto trasportatore ben condividendo dolosamente l’inevitabile fine di smaltimento illegale; e da qui partire con una indagine estesa per verificare quali e quanti rifiuti in precedenza sono stati illegalmente forniti e trasportati, dove sono poi finiti e quali sono le eventuali concorrenti responsabilità penali di fornitori e recettori finali. Va inoltre immediatamente informato il locale comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti fiscali connessi ai sensi dell’art. 36 del DPR 29 settembre 1973 n. 600. Questa prima finalità del sequestro preventivo di iniziativa – va ancora sottolineato – è indipendente dal soggetto al quale il veicolo risulta intestato: «…è pacifico che oggetto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, c.1, cod. proc. pen. può essere qualsiasi bene, a prescindere dall’appartenenza di esso, sempre che esso risulti collegato al reato, sebbene indirettamente, ed idoneo, ove lasciato in libera disponibilità, a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti». Fattispecie relativa la sequestro preventivo di un automezzo – intestato a soggetto terzo – utilizzato per trasportare rifiuti metallici presso un rottamatore senza l’iscrizione all’Albo, in tale ipotesi si è ritenuto che « …il sequestro deve essere mantenuto in quanto sussiste il periculum in mora – perché l’automezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti è soggetto a confisca obbligatoria, anche se appartenente a soggetti estranei al reato» (Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 3 aprile 2012, n. 12501).

B) Procedere immediatamente al sequestro preventivo del veicolo anche perché – comunque – al di là dei principi e procedure generali sopra esposte, la norma prevede la confisca obbligatoria dello stesso. In base al combinato disposto dell’art. 259 comma 2 del D.lgs n. 152/06 e dell’art. 240 Codice Penale tale confisca sarà poi possibile solo se il veicolo “appartiene” al responsabile del reato. Ma va considerato che laddove il veicolo sia formalmente intestato ad altro soggetto il sequestro va comunque operato per le finalità sub A) sopra indicate, e poi al momento per il presente punto sub B) in questo momento iniziale non è certamente possibile accertare in via definitiva chi sono o saranno i responsabili del reato, e comunque va valutata in sede giurisdizionale l’effettiva estraneità del soggetto a quale “appartiene” il veicolo rispetto ai reati per cui si procede: «…come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è evidente che il mezzo da confiscare debba appartenere all’autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non possa essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. III n. 33281, 3 agosto 2004. Nello stesso senso, Sez. III n. 44837, 30 novembre 2007, non massimata; Sez. III n. 26529, 2 luglio 2008; Sez. III n. 12108, 19 marzo 2009; Sez. III n. 20935, 19 maggio 2009). Si è ulteriormente precisato come gravi sul terzo proprietario estraneo al reato l’onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell’uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevando anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta la terzo proprietario non configura un’ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l’accertamento della responsabilità penale (Sez. III n. 22026, 9 giugno 2010, non massimata. Conformi, Sez. III n. 46012, 12 dicembre 2008; Sez. III n. 26529, 2 luglio 2008, cit.; Sez. III n. 33281, 3 agosto 2004, cit.). » (Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 19 aprile 2013, n. 18266) Dunque, su strada a mio modesto avviso, per la PG le finalità preventive di impedire al momento la continuazione del reato e la sua reiterazione sono prevalenti, e ciò in tale contesto di flagranza prescinde dalle valutazioni poi in sede di decisione di confisca. Come esempio manualistico, mi appare del tutto illogico che un operatore di PG su strada, dopo aver fermato ad un posto di controllo un veicolo totalmente “in nero”, senza iscrizione all’Albo, senza formulario ed evasore fiscale totale che trasporta – appunto ad esempio – eternit sbriciolato, si limiti poi a verificare queste illegalità seriali e, pur ben sapendo che quel carico di eternit in quelle condizioni non potrà mai raggiungere un sito regolare, e dunque nella pratica certezza che finirà in uno smaltimento illegale, dia via libera al viaggio dopo il controllo, limitando il proprio operato alla sola successiva comunicazione di notizia di reato al PM. Consegue, sempre a mio modesto avviso, che in ogni caso in questi scenari il veicolo utilizzato per trasportare rifiuti senza iscrizione all’Albo, essendo comunque integrato il reato di cui all’art. 256 D.Lgs n. 152/06 connesso, deve arrivare al PM per la procedura di convalida presso il GIP per detto sequestro preventivo “bifasico”. E non dovrebbe essere lasciato libero di andare a completare lo smaltimento (inevitabilmente) illegale attuale e di continuare ad operare allo stesso modo nei giorni e mesi successivi… A questo punto, terminata la fase di competenza della PG, si aprono diversi possibili scenari procedurali e sostanziali in sede di diverse e rispettive competenze giurisdizionali. Il primo caso è (dovrebbe) essere il più semplice e lineare. Se il veicolo “appartiene” al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e non “appartiene a persona estranea al reato”, mi sembra che stando alla lettera ed allo spirito delle norme sopra richiamate non vi è dubbio che il mantenimento in stato di sequestro appare doppiamente dovuto: sia perché in questo caso la confisca è obbligatoria perfino in sede di patteggiamento, sia per impedire comunque che il reato venga reiterato. In tali casi (il veicolo “appartiene” al soggetto ritenuto responsabile del reato in esame) mi sembra che dissequestrare prima, e non confiscare poi il veicolo siano eventualità decisionali non in linea formale e sostanziale con lo spirito ma anche con il chiaro dettato letterale della norma che non pare ammettere eccezioni o dubbi di lettura: “consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”… Come si può dissequestrare prima, o non confiscare poi in sede di sentenza di condanna o patteggiamento, se la norma prevede l’obbligo della confisca?… « La confisca dei mezzi utilizzati per l’illecito trasporto di rifiuti è obbligatoria, ai sensi dell’art. 259, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 » (così Cassazione Penale – Sez. III – n. 42140 del 14 ottobre 2013), Se – invece – il veicolo non “appartiene” al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e “appartiene a persona estranea al reato”, si devono a mio avviso valutare alcuni elementi su un doppio binario per operare una applicazione sostanziale e non meramente cartacea e formale del combinato disposto dell’art. 259 comma 2 del D.lgs n. 152/06 e dell’art. 240 Codice Penale. In primo luogo va operata una attenta riflessione sulla concreta e reale possibilità che tale mezzo, che è stato comunque individuato mentre trasportata rifiuti verso destinazione ignota e totalmente “invisibile” rispetto ad ogni regola normativa, possa di nuovo comunque (al di là della appartenenza formale e/o di fatto) essere nuovamente utilizzato per tali finalità illecite. E su questo punto molto ci si aspetta dalla comunicazione di notizia di reato della PG operante che non può limitarsi ad una informativa di tipo prontuaristico ed asettica ma deve ben inquadrare tutto il fatto (nei presupposti, nelle dinamiche e nelle conseguenze) per consentire a PM e giudici nelle varie fasi di operare una valutazione di prognosi reale ai fini della reiterazione. In relazione ai reati ambientali, la necessità di una comunicazione di notizia di reato comunque esaustiva e non asetticamente breve si conferma – dunque – sempre necessaria. Dunque è importante descrivere bene il tipo di rifiuti, la provenienza (occasionale o seriale), la sistematicità di tali viaggi (è un carico isolato oppure è lavoro stabile? E’occasionale o stile di vita?), il regime degli introiti (il soggetto o i soggetti traggono da tali attività l’unica fonte di sostentamento?), il regime delle forniture (i rifiuti sono stati forniti una volta occasionalmente o diversi soggetti o aziende sono stabilmente fornitori primari?), i risultati delle destinazioni eventualmente pregresse di precedenti viaggi (dove sono finiti eventuali carichi passati?) e la destinazione presunta o accertata del carico attuale, i danni reali o potenziali per l’ambiente e la salute pubblica (connesso non solo alla tipologia e pericolosità del rifiuto, ma anche alle modalità di azione: un “bottino” che trasporta in nero rifiuti liquidi domestici o aziendali non pericolosi ma che tutte le notti – pur essendo un soggetto singolo che si presenta come “privato “ – li riversa in pozzi isolati distrugge comunque le falde di acqua potabile della zona…). Particolare attenzione va anche riservata agli approfondimenti sui “falsi privati” atteso che oggi ulteriore strategia di chi delinque in questo settore è quello di operare in modo appartenente come “privato” e non come “azienda” e dunque con veicoli intestati a livello personale ed altre impostazioni logistiche finalizzate a far apparire tale attività come occasionale e di derivazione “domestica” (il tutto per accedere ad ipotesi sanzionatorie più miti ed esorcizzare il pericolo di reiterazione). Consegue nei verbali e nella comunicazione di notizia di reato sarà opportuno descrivere nel dettaglio il tipo di attività seriale e ripetitiva e dunque di fatto aziendale “in nero” anche se le carte depongono per un “privato”. Dunque, operata tale valutazione sulla potenziale reiterazione seriale del trasporto illecito nei contesti fattuali caso per caso, potranno emergere elementi utili per decidere sul mantenimento o meno del sequestro in atto per tali finalità preventive. Ma nel contempo credo sia oggi necessario – attese le furbizie ormai consolidate. maturate da chi delinque per sfuggire alle maglie larghe delle sanzioni in campo ambientale – operare anche una attenta valutazione sulla reale “appartenenza” di fatto del veicolo. Valutazione che per forza di cose, ma anche stando allo spirito ed alla lettera delle norme, non può essere solo limitata alla lettura della “intestazione” formale del veicolo medesimo, ma deve andare oltre.. Infatti, oggi una strategia diffusa e consolidata attuata da chi delinque nel settore in esame, soprattutto a livelli alti e di criminalità associata od organizzata, ha individuato questo punto debole formale della norma e ne approfitta provvedendo ad intestare formalmente i veicoli utilizzati per tali trasporti “in nero” a soggetti formalmente estranei a fatti: vere e proprie “teste di paglia”. Questa è una storia di tradizione antica nel campo ambientale, con nonnine novantenni analfabete tradizionalmente titolari di grande aziende di gestione di rifiuti e di flotte nutrite di mezzi e veicoli… Ed oggi questa tradizione è ancora più raffinata. A parte i casi rudimentali dei soggetti di scarso livello operativo che intestano i veicoli a mogli, figli, nonne e nipoti, oggi i soggetti che sono dediti ai trasporti seriali di livello medio ed alto scelgono strategie di “intestazione” molto più elaborate e convincenti, talchè il veicolo è così sempre “schermato” a livello formale dalla confisca. Ma spesso è anche “schermato” dal mantenimento in stato di sequestro. perché magari il soggetto sulla carta (e solo sulla carta) proprietario del veicolo risulta peraltro in precarie condizioni economiche, sociali e familiari disagiate che alimentano la pretesa necessità della restituzione del mezzo in modo conseguenziale “per sopravvivere”. In tale contesto, sempre dalla comunicazione della notizia di reato ci si aspetta elementi utili per capire bene la reale situazione di fatto. D’altra parte queste strategie sono mutuate – con le dovute differenze strutturali – da analoghe furbizie nel settore della medie e grandi evasioni fiscali, ma mi sembra che in tali settori le indagini consentono sempre di smascherare i finti intestatari di comodo per individuare (e colpire con le dovute procedure e sanzioni) i veri titolari che spesso sulla carta sono dei poveracci. Anche nel settore ambientale è doveroso lo stesso impegno di attenzione investigativa e valutativa, per evitare che le realtà sulla carta prendano il sopravvento sulle realtà reali. E’ appena il caso di sottolineare che, come sopra accennato, chi opera in questo settore è spesso una “impresa in nero” sotto ogni punto di vista (anche amministrativo e fiscale/tributario) mascherata da attività “privata” per ingannare l’organo di controllo; l’art. 256 si applica a tutto campo anche a tali soggetti, altrimenti si giungerebbe al paradosso di aver attivato una norma premiale e di favore per chi delinque in modo occulto rispetto ad un’azienda regolare… E’ logico che oggi molte “imprese” che agiscono in questo settore sono del tutto illegali ed abusive, e dunque vanno considerate per quello che sono sia rispetto a tutte le attività di gestione illegale di rifiuti sia per questo reato specifico. Dunque non ci si deve far trarre in inganno in questi casi dall’immagine esterna apparentemente “privata” ma va valutata l’attività in concreto svolta nella sua interezza (spesso anche conto terzi). Il reato disposto dall’art. 256 comma 1 del D. Lgs, n. 152/2006 si applica a “chiunque” eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione. Ciò significa che la norma sanzionatoria non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente l’attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge a qualsiasi soggetto –quindi anche ai privati – che si trovano ad esercitare un’attività di gestione dei rifiuti. Come infatti ha sottolineato anche la Corte di Cassazione, l’art. 256, comma 1, “…non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione dei rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa. E ciò in relazione all’inequivocabile significato dell’espressione chiunque” adoperata nel primo comma dell’articolo citato” (Cassazione Penale – Sezione III Sentenza del 1° marzo 2007 n. 867) – “Le violazioni contenute nell’art. 256 d.lgs. 152/06 configurano un’ipotesi di reato comune, che può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa, dovendosi pertanto escludere la natura di reato proprio la cui commissione sia possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti” (Cassazione Penale –Sezione III Sentenza dell’ 8 febbraio 2013 n. 6294) – “Le violazioni di cui al primo comma dell’art. 256 configurano un’ipotesi di reato comune, che può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa, dovendosi pertanto escludere la natura di reato proprio la cui commissione sia possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti” (Cassazione Penale – Sezione III – Sentenza dell’ 8 marzo 2013 n. 10921). Va sottolineato che chi delinque con facilità ha trovato il modo di aggirare la confisca definitiva del veicolo (obiettivo strategico fondamentale delle norma in esame) individuando il “buco nero” che può derivare dal disallineamento del combinato disposto dell’art. 259 comma 2 del D.lgs n. 152/06 e dell’art. 240 Codice Penale. Basta infatti, sulla carta e con i bolli in regola, intestare i veicoli a persona “terza” di comodo che poi in sede giurisdizionale risulterà “estranea” al reato, ed il gioco è fatto. Se – poi – tale persona “terza” è anche di fatto un “privato” che viene presentato come tale, il panorama di travisamento della realtà dinamica dei fatti è completo e potenzialmente efficace per raggiungere l’obiettivo sperato. La garanzia di poter continuare a delinquere tranquillamente dopo la restituzione dei veicoli stessi è cosa fatta. Per questo è necessario contestualizzare caso per caso le dinamiche della realtà illegale al di là delle intestazioni sulla carta. Altrimenti tale basilare norma è di fatto vanificata alla radice. Ma sui presupposti reali di fatto del caso concreto il ruolo della polizia giudiziaria operante è fondamentale, e sono necessari verbali di sequestro e comunicazioni di notizie di reato approfondite e non prontuaristiche o su modelli prestampati, per fornire alle varie magistrature (PM in primo luogo, ma poi anche GIP, Tribunale del Riesame e giudici a diverso livello) tutti gli elementi utili per poter distinguere le realtà sulla carta da quelle reali ed i soggetti di comodo da quelli veri.

Di Maurizio Santoloci, www.dirittoambiente.

venerdì 25 aprile 2014

VERGOGNOSA GIUSTIZIA , PROCESSO THYSSEN-KRUPP , IL ROGO DI TORINO

VERGOGNOSA SENTENZA DI UN INUTILE E COSTOSA
CORTE DI CASSAZIONE
INCAPACI ORMAI ANCHE DI DECIDERE , PRENDENDO SEMPRE PIU' SPESSO L'AMARA ABITUDINE DEL RIMANDO....
FAVORENDO CHI SPERA POI IN SEMPRE PIU' NUMEROSE PRESCRIZIONI.

I POTENTI VINCONO SEMPRE......
I GIUDICI NON HANNO PIU' LA MISURA UMANA DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA SEMPRE PIU' COMPLICATA DA FANTASCIENTIFICI CAVILLI CREATI AD ARTE DALLA LOBBY DI AVVOCATI E GIURISTI CHE E' SEMPRE PIU' DIFFUSA IN PARLAMENTO.

A LEGIFERARE NON DOVREBBERO' ANDARE CHI POI CON LA GIUSTIZIA CI LAVORA
OPPURE CHI DA DIPENDENTE DELLO STATO SI AUTOFAVORISCE.

MA TORNIAMO A QUEL ROGO IN FABBRICA....
TORNIAMO A QUELL'ASSASSINIO......
I FAMILIARI , AVRANNO MAI GIUSTIZIA ??? UNA GIUSTIZIA GIUSTA ???
I RICCHI ED I POTENTI PAGHERANNO MAI ???

METTETEVI NEI LORO PANNI.......
E PENSATE SE CAPITASSE A VOI CON I VOSTRI CARI.......
SENTIRETE LA RABBIA MONTARVI DENTRO E CONSUMARVI FINO ALL'OSSO , SPOLPANDOVI IL CUORE.
COME SI PUO' VIVERE CON UN DOLORE SIMILE , CON UN SENSO DI INGIUSTIZIA CHE NON PAGA IL VOSTRO GIUSTO DESIDERIO DI VENDETTA.

TUTTO CIO' DEVE CAMBIARE , TUTTO QUESTO MALAFFARE DEVE AVERE FINE !!!!!
VI CHIEDO A TUTTI DI TESTIMONIARE IL VOSTRO DISSENSO :

IL 25 MAGGIO NON ANDIAMO A VOTARE!!!!!
DIMOSTRIAMO A CHI CI GOVERNA CHE E' GIUNTA L'ORA DI DIRE BASTA !!!!!
DEVONO SMETTERE DI PRENDERCI IN GIRO.....
QUINDI , PER ORA , PACIFICAMENTE NON VOTIAMO........

giovedì 24 aprile 2014

RIUNIONE COMITATO AMBIENTE E SALUTE BORGO E BAGNI , 29/04/14

RIUNIONE DEI COMITATI AMBIENTE E SALUTE DI BORGO A MOZZANO E BAGNI DI LUCCA

Martedì 29 aprile ore 21
presso: SALA PARROCCHIALE di Ponte a Serraglio (di fronte all'hotel Corona)

O.d.G. :

- Punto della situazione impianto a biomasse Alce/Biomasse del Serchio .

- Documento a seguire dopo la diffida stragiudiziale a Pagni e c.: condivisione e firme .

- Ulteriori iniziative e impegno economico .

- Varie ed eventuali.

ARRESTATO ATTIVISTA M5S CANDIDATO A BASSANO DEL GRAPPA

Arrestato candidato 5 Stelle di Bassano:
(controlliamo bene chi ci portiamo dentro, anche la malavita e' pronta a saltar sul carro !!!! ).

Rapina aggravata in concorso, sequestro di persona ed estorsione:
in manette, assieme a un complice veneziano, il 37enne Stefano Costa, attivista e candidato alle amministrative del Movimento 5 Stelle di Bassano del Grappa.

I due arrestati dai Carabinieri di Cittadella: Nerio Corò e Stefano Costa.

Stefano Costa, 37 anni, di Campese, senza occupazione, attivista del meetup del Movimento 5 Stelle di Bassano del Grappa e candidato alla amministrative bassanesi nella lista del Movimento 5 Stelle, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri di Cittadella nell'ambito di una vasta operazione del Comando provinciale dell'Arma contro la criminalità in città e in provincia di Padova che ha portato complessivamente a 13 arresti e 19 denunce per vari reati.

Assieme a Costa è finito in manette Nerio Corò, 47 anni, veneziano, libero professionista, allenatore della squadra di calcio di Noventa di Piave.
I due sono accusati di rapina aggravata in concorso, sequestro di persona ed estorsione, quali presunti responsabili del rapimento-lampo di un imprenditore padovano, residente nella zona di Camposampiero, avvenuto lo scorso mese di novembre a Bassano. Secondo quanto riferito dagli investigatori dell'Arma, l'imprenditore era stato contattato dai malintenzionati per un affare e invitato a un appuntamento in una zona appartata nella nostra città.
Qui ha trovato uno dei due, che lo ha minacciato con un coltello, imbavagliato e portato in auto dall'altro complice.
La coppia di sequestratori, presentatisi come affiliati alla n'drangheta, hanno quindi chiesto per la sua liberazione 200mila euro da pagare entro pochi giorni. Il malcapitato, dopo il suo rilascio, aveva quindi subito diverse minacce dai due indagati per rispettare il pagamento.

La vittima tuttavia non si è persa d'animo e si è quindi rivolta ai Carabinieri di Cittadella, che dopo intensificate indagini del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno identificato i due presunti sequestratori ed estorsori.
La notizia dell'arresto di Costa, diffusasi sulle testate on line, ha suscitato immediatamente clamore in città.

Il 37enne attivista “grillino” risulta tra i candidati della lista del M5S di Bassano in corsa per le elezioni amministrative bassanesi (www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/bassanodelgrappa/ ) e lo scorso 12 aprile era presente al lancio della campagna elettorale pentastellata in largo Corona d'Italia e in piazza Garibaldi in città.
Chi lo conosce è rimasto a bocca aperta: tra i simpatizzanti del Movimento, Costa è infatti soprannominato “il moralizzatore“ per i suoi interventi a sostegno dei più deboli e contro i soprusi ai disabili.
Stefano Costa è attualmente rinchiuso in carcere a Vicenza, mentre Nerio Corò è agli arresti domiciliari. “In merito all'operazione dei Carabinieri a
Padova nel corso della quale è stato arrestato un candidato del Movimento 5 Stelle - è il commento, trasmesso in serata in redazione, del senatore vicentino del M5S Enrico Cappelletti - non c'è molto da aggiungere, se non che aspettiamo la conclusione delle indagini e che ovviamente il candidato verrà escluso dalla lista e gli attivisti sceglieranno un altro candidato."

IL MOVIMENTO E' PURO NEI SUOI IDEALI , MA BISOGNA VIGILARE BENE SULLE PERSONE....
PERCHE' I MALAVITOSI E GLI ARRIVISTI SONO SEMPRE DIETRO L'ANGOLO.....
COMUNQUE E' UNO SOLO , SUI MIGLIAIA DEGLI ALTRI , E NON ABBIAMO VERGOGNA A RENDERLO PUBBLICO
ADESSO SPERIAMO CHE LA MAGISTRATURA FACCIA CHIAREZZA !!!!
MAGARI GLI DARANNO I SERVIZI SOCIALI A CESANO BOSCONE , PER SOLE 4h/sett. ...... QUINDI ......
NON SORPRENDIAMOCI TROPPO !!!!

ECCO I NUOVI 80 EURO !!!!!

PREFERITE QUESTI O QUELLI DEL MONOPOLI......
MA CI AVEVATE CREDUTO DAVVERO ???
NON VI ERAVATE ACCORTI CHE SIAMO IN CAMPAGNA ELETTORALE ???
BEH ! ALLORA SVEGLIAAAAAA !!!!!!

ANDARE OLTRE , PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI PER BORGO A MOZZANO 23/4/14

TRIONFALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA :

ANDARE OLTRE , PER ELENA GHILONI SINDACO DI BORGO A MOZZANO

MERCOLEDI SERA A VALDOTTAVO , PRESSO IL TEATRO COLOMBO
PIENISSIMO ANCHE PER I POSTI IN PIEDI ,
E' STATA PRESENTATA LA LISTA DEI CANDIDATI PER ANDARE OLTRE:
Elena Ghiloni ( Borgo a Mozzano ) candidata a sindaco.
Sabatino Lucchesi ( corsagna )
Patrizia Motroni ( Gioviano, piano della rocca,s.romano e motrone )
Barbara Evangelisti ( Anchiano )
Lorenzo Bertolacci ( Borgo a Mozzano e limitrofi )
Cristina Benedetti ( Cerreto e limitrofi )
Mario Biondi ( Diecimo )
Simone Ridolfi ( Dezza )
Eliseo Pasquini ( Chifenti )
Ilenia Puccinelli ( Valdottavo e limitrofi )
Simone Bertuccelli ( Valdottavo e limitrofi )
Pierluigi Nicoletti ( Valdottavo e limitrofi )
Chiara Polidori ( Valdottavo e limitrofi )

UNA SQUADRA CHE COPRE TUTTO IL TERRITORIO
UNA SQUADRA DI PERSONE DEL TERRITORIO PER IL TERRITORIO !!!!!

Firmato , davanti a tutti , un chiaro e deciso impegno contro il megainceneritore alce.....
FATTI E NON SOTTERFUGI POLITICI !!!!!

#IOSTOCONELENA #ANDAREOLTRE #BORGOAMOZZANO

mercoledì 23 aprile 2014

EURODITTATURA

Da: INFORMARE PER RESISTERE

LA DITTATURA DELLA UNIONE EUROPEA

L’elezione in quanto tale non produrrà un’estensione dei poteri del Parlamento. Quindi la mobilitazione di 180 milioni di elettori per eleggere un’assemblea priva – o quasi – di poteri si risolverà in un inganno, in una specie di colossale presa in giro dei cittadini europei

Il Parlamento europeo non legifera (ma può soltanto approvare risoluzioni e pareri senza valore vincolante), dispone di poteri di bilancio limitati (esso infatti controlla soltanto una parte – equivalente a circa il 20% – del bilancio comunitario) ed il suo controllo sull’esecutivo si riduce alla facoltà finora mai esercitata – di votare, a maggioranza di 2/3, la censura nei confronti della Commissione: cioè soltanto nei confronti di uno dei due organi – allo stato dei fatti il meno importante – del bicefalo esecutivo europeo; mentre l’altro, quello che decide nelle materie di maggiore importanza – il Consiglio dei ministri – è sottratto a qualsiasi controllo da parte dell’Assemblea.

Questo baraccone, di cui tutti possono quotidianamente constatare l’inutilità, il solo ed esclusivo organo della UE con una qualche pretesa di democraticità, visto che parte dei deputati vengono eletti nei rispettivi paesi, viene a costare ai comuni cittadini europei 1,5 miliardi (1’500 milioni) di euro all’anno, che è come dire che ogni parlamentare costa 2 milioni (1’500 : 754, siamo lì) anno per anno. Non può legiferare di propria iniziativa e scade quindi al rango di legislativo che non legifera, è cioè perfettamente inutile, può solo avallare, congiuntamente al Consiglio europeo, le leggi proposte dalla Commissione UE. Deve anche approvare i bilanci, ma in pratica movendo il capo solo in senso antero-posteriore, le spese essendo fissate da contratti firmati dal Consiglio UE e le entrate decise dagli stati membri. La realtà vera, quella che non appare mai alla luce perché formulata negli “antri bui”, è che a Bruxelles imperano le “camarillas”, conventicole e combriccole di genere vario e variegato, costituite da politici delegati (nessuno eletto), superburocrati, esperti e periti di questo e di quello, con tutta una corte di giornalisti e di procacciatori al servizio di grandi aziende e finanza. Al punto che si parla adesso apertamente del governo della “comitologia”:comitato per questo e comitato per quello, chi ci capisce ancora qualcosa è bravo, ciò che favorisce naturalmente il potere di chi siede ai piani alti.

A queste condizioni il parlamento europeo non potrà mai avere un ruolo. Del resto, se non legifera su imposte e spesa a che serve un parlamento?

Per finire, un’informazione di dettaglio: il parlamento di Strasburgo in realtà ha 3 sedi, come il Ticino dell’Ottocento: Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. Era una scelta simbolica. Adesso è un simbolo dell’inefficienza e degli sperperi dell’UE. A Strasburgo si tengono sedute una volta al mese, a Bruxelles durante 3 settimane al mese, a Lussemburgo stanno i burocrati con l’amministrazione, la biblioteca e i servizi di traduzione. Una volta al mese colonne di autoveicoli trasportano 754 deputati, 3.000 burocrati e centinaia di giornalisti e procacciatori, con montagne di documenti, dal Belgio a Strasburgo e ritorno. Questa specie di Circus Knie si mette in movimento 12 volte all’anno. Un’insensatezza qualificata. Perché non si resta a Bruxelles, dove già si sta per 3 settimane? Semplice: la Francia si oppone. Per evitare la perdita per gli alberghi della cittadina alsaziana, stimata in 200 milioni di euro all’anno, la Francia fa spendere più di un miliardo ai contribuenti europei. Un istituto inglese specializzato in ecologia ha calcolato che l’andirivieni parlamentare produce, anno per anno, 19’000 tonnellate di anidride carbonica, CO2. È la prova che non è vero che il parlamento europeo sia improduttivo!

Il Parlamento europeo dunque non legifera (ma può soltanto approvare risoluzioni e pareri senza valore vincolante), dispone di poteri di bilancio limitati (esso infatti controlla soltanto una parte – equivalente a circa il 20% – del bilancio comunitario) ed il suo controllo sull’esecutivo si riduce alla facoltà finora mai esercitata – di votare, a maggioranza di 2/3, la censura nei confronti della Commissione: cioè soltanto nei confronti di uno dei due organi – allo stato dei fatti il meno importante – del bicefalo esecutivo europeo; mentre l’altro, quello che decide nelle materie di maggiore importanza – il Consiglio dei ministri – è sottratto a qualsiasi controllo da parte dell’Assemblea. Tutto ciò ha spinto molti a comprendere che l’elezione a suffragio universale del Parlamento europeo è una pura e semplice messa in scena, ma purtroppo assai costosa per gli elettori: così gabbati due volte. L’elezione in quanto tale – si è detto – non produrrà un’estensione dei poteri del Parlamento. Quindi la mobilitazione di 180 milioni di elettori per eleggere un’assemblea priva – o quasi – di poteri si risolverà in un inganno, in una vera e propria colossale presa in giro dei cittadini europei!!!!

ELEZIONI COMUNALI BARGA , STRAVOLTA LA LISTA , NOI RINUNCIAMO.

ABBIAMO DECISO DI RITIRARCI DOPO CHE TUTTO.E' STATO STRAVOLTO..... NOI AVEVAMO SPOSATO IL PROGETTO DI ANDARE OLTRE UN PROGETTO INNOVATIVO , UN PROGETTO DI UNA LISTA SOPRA I LIMITI COMUNALI UNA LISTA PER CREARE UN NUOVO POLO PER LA VALLE UNA POLITICA PER LA GENTE, CON LA GENTE , TRA LA GENTE....

MA L'INSERIMENTO DELLA CANDIDATURA DI UMBERTO SERENI HA RIBALTATO TUTTO IL PROGETTO PORTANDO AD UN SIGNIFICATIVO CAMBIAMENTO DI INTENTI, DI PERSONE E DI PROGRAMMI A NOI NON E' PIACIUTO LO STRAVOLGIMENTO, CHE HA CREATO MALUMORI E SCONTENTO IN TUTTI I VARI SOGGETTI PRESENTI IN LISTA . ALTRI NON POSSONO RITIRARSI...... NOI SI !!!! IO CREDO CHE IL RISPETTO SIA ALLA BASE DI TUTTO, ED A ME DISPIACE ABBANDONARE UN PROGETTO IN CUI CREDEVO MA LA MIA ETICA E LA MIA ONESTA' NEI CONFRONTI DEL MIO GRUPPO E QUINDI DELLE NOSTRE IDEE SU UNA NUOVA POLITICA NON MI PERMETTE DI ACCETTARE CAMBIAMENTI ED IMPOSIZIONI, DA CHI ARRIVATO ALL'ULTIMO SE NE SENTE PADRONE ASSOLUTO.

NOI APPOGGIAVAMO LA LISTA CIVICA:

BARGA VUOLE ANDARE OLTRE CON FRANCESCA TOGNARELLI

CONTINUEREMO ALTRESI' AD APPOGGIARE E SPONSORIZZARE IL PROGETTO DI ANDARE OLTRE IN ALTRI COMUNI AFFINCHE POSSA CRESCERE E SVILUPPARSI IN TUTTA LA VALLE. NON CREDIAMO CHE SERENI RAPPRESENTI O VOGLIA RAPPRESENTARE QUESTO CAMBIAMENTO CREDIAMO CHE A BARGA SERVISSE UNA VERA E NUOVA OPPOSIZIONE CHE NESSUNO HA AVUTO CORAGGIO DI PORTARE AVANTI . CON LA PAURA NON SI VINCE !!!!!!

SE I CITTADINI DI BARGA DEVONO SCEGLIERE IL PROPRIO SINDACO TRA CHI E' PIU' RENZIANO TRA BONINI E SERENI...... SONO MESSI DAVVERO MALE.......... E CREDO CHE TANTI, ANCHE DAI MESSAGGI DI QUESTI GIORNI CHE HO RICEVUTO, NON VOTERANNO PER NESSUNO.

FACCIO PERO' UN CARO AUGURIO, AD I TANTI AMICI CHE PROSEGUIRANNO CON SERENI DI UNA FRUTTUOSA CAMPAGNA ELETTORALE, BEN CONSCIO DEI ROSPI CHE DOVRANNO INGOLLARE

NOI SIAMO SOPRA AI GIOCHI POLITICI , E POSSIAMO DIRE DI NO !!!!!!

IO E GLI ALTRI CREDEVAMO E CREDIAMO ANCORA IN QUESTO:

martedì 22 aprile 2014

TERREMOTO 4,6 RICHTER IN SLOVENIA VICINO TRIESTE, VICINO AD UNA CENTRALE NUCLEARE

TRIESTE - Forte scossa di terremoto stamattina alle 10.58 di 4,6 gradi Richter durata alcuni secondi.
L'epicentro, secondo quanto riferito dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, è stato registrato a tre chilometri Nord-Nord Ovest di Knezak in Slovenia a una profondità di 16,8 chilometri nella zona del Monte Nevoso.
Moltissime le chiamate di cittadini allarmati ai vigili di Trieste, ma non ci sono danni in città. Gli studenti della scuola elementare di Pivka hanno invece sospeso le lezioni e gli abitanti sono scesi nelle strade.

«Sembravano lunghissimi - racconta un testimone al telefono - si è sentita davvero fortissima e ho avuto paura». Al momento non sarebbero stati segnalati danni a cose e persone. L'ultima scossa importante in zona risale al 1964. Una seconda scossa più lieve (2.4) è stata registrata alle 11.22.

Occhi puntati naturalmente sulla centrale nucleare di Krškoa due passi dal confine (meno di 200 chilometri da Trieste). Anche lì, secondo le prime informazioni, non sembrano esserci danni. La scossa è stata avvertita in maniera molto forte a Trieste, meno nei dintorni grazie al terreno carsico che ha attutito la violenza del sisma.

«L'HO SENTITA ANCHE IO» Dai lettori ci arrivano segnalazioni via Facebook e nei commenti: molti hanno percepito la scossa, altri parlano anche di un boato. Il terremoto è stato avvertito anche a San Dorligo della Valle (Trieste), Monfalcone, Gorizia, Cervignano, a Porcia, Aviano (Pordenone) e Chions, Brugnera, a Tolmezzo (Udine), Lignano Sabbiadoro e il tutto il Veneto orientale, anche a Mestre e Spinea in maniera lieve, a Jesolo, Musile di Piave e San Donà molto bene. Anche a Conegliano, Susegana, e a Treviso la scossa è stata percepita distintamente, nonché a Belluno. Il terremoto è stato percepito perfino a Padova e qualche segnalazione è arrivata anche dal Vicentino. Segnalazioni anche da Chioggia.

«La situazione è monitorata e la popolazione non ha motivo di temere».
Lo ha affermato l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alla Protezione civile, Paolo Panontin, a fronte dell'episodio sismico che stamane ha interessato il Friuli Venezia Giulia, in particolare l'area confinaria con la Slovenia.
«La scossa è stata di una certa consistenza - ha proseguito Panontin - e dunque è stata percepita distintamente dalla cittadinanza, tuttavia non si registrano danni e la situazione è presidiata. Abbiamo attivato tutti i contatti previsti in casi simili, compresi quelli con la Protezione civile della Repubblica di Slovenia e della Regione Istriana della Repubblica di Croazia».

lunedì 21 aprile 2014

RIFUGIO BURIGONE , SAN PELLEGRINO IN ALPE , GARFAGNANA

www.facebook.com/rifugioburigone

PASQUETTA : 21 / 04 / 2014
A 40 minuti a piedi, su un percorso pianeggiante ed agibile da San Pellegrino in Alpe
Si arriva , immersi nella natura , al nuovissimo rifugio Burigone.
Disponibile anche un servizio trasporto a richiesta previa contatto telefonico.

Informazioni:

Il rifugio Burigone è un rifugio alpino raggiungibile per strada forestale dal centro di San pellegrino in Alpe.

Descrizione:

Con 16 posti letto ed una cucina tipica tradizionale il Rifugio Alpino “Burigone” è posto a m. 1.420 s.l.m., nelle vicinanze di San Pellegrino in Alpe, il centro storico più alto dell’Appennino Tosco Emiliano, in un ambiente straordinario gode di un panorama mozzafiato sull’intera catena delle Alpi Apuane.

Meta ideale per alpinisti ed escursionisti, sci alpinisti, bikers e cavalieri ma anche per tranquilli visitatori che vogliono evadere dal quotidiano assieme alle loro famiglie.

Come si raggiunge: da Castelnuovo Garfagnana a Pieve Fosciana, poi la Strada Provinciale per San Pellegrino in Alpe o in alternativa la Strada Regionale per il Passo delle Radici, all’inizio dell’abitato di San Pellegrino si imbocca una pista forestale che, in due chilometri, conduce al rifugio.

Per chi va a piedi, in mtb o a cavallo, dal sentiero 00 /GEA, nel tratto Passo Radici – Saltello – Lago Santo Modenese, deviazione in loc. il “Giro del Diavolo” e in 10’ si raggiunge il Rifugio Burigone.

Periodo di apertura: Aperto tutti i week-end dell’anno comprese le festività e continuativamente dal 1 maggio al 1 ottobre

E' gradita la prenotazione ai seguenti numeri telefonici: 3289356219 -3202135137
o per email: info@rifugioburigone.it

www.rifugioburigone.it