RIPORTO IL COMUNICATO INPS IN ORIGINALE LINKATO IN FONDO, AFFINCHE' POSSIATE GIUDICARE DA VOI.
Io credo che non dobbiate essere imboccati ma stimolati a ragionare con la vostra intelligenza !!!
(da un suggerimento di Fabrizio Pellegrini)
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I lavori socialmente utili (LSU) sono stati istituiti nel 1981 con l'obiettivo dichiarato di offrire ai lavoratori temporaneamente sospesi dal lavoro un'attività con fine di pubblica utilità. Negli anni il bacino di questi lavoratori è fortemente cresciuto fino a raggiungere 170.000 persone a fine anni '90. Oggi vi sono circa 15.000 lavoratori socialmente utili per un costo di circa 70 milioni annui.
L'evoluzione normativa
La legge 390/1981 istituisce - limitatamente al Mezzogiorno – l'utilizzo dei lavoratori in CIGS in servizi di pubblica utilità. Dal 1984 la possibilità di utilizzare lavoratori in CIGS viene estesa a tutto il territorio nazionale. Ad incentivare i lavoratori alla partecipazione in progetti di lavori di utilità pubblica – che peraltro prevedono la decadenza dell'indennità di sostegno al reddito in caso di rifiuto – provvede la stessa Legge 390/1981, che eleva l'indennità corrisposta dall'80% al 90% dell'ultima retribuzione. La Legge Finanziaria del 1986 prevede un'ulteriore integrazione, a carico dell'ente utilizzatore, del 20% a tale indennità.
Fra il 1991 e il 1994 viene poi ampliata la sfera dei lavoratori utilizzabili. Nel corso di questi anni vengono inclusi, oltre ai lavoratori in CIGS, anche i lavoratori in mobilità, i disoccupati iscritti da più di 24 mesi nelle liste di collocamento, i lavoratori iscritti alle liste di mobilità con o senza indennità, le categorie di lavoratori individuati dalle CRI (commissioni regionali per l'Impiego) e i lavoratori in disoccupazione speciale edile. Nel 1997 viene anche ridefinita l'indennità prevista per i lavoratori socialmente utili. Il Decreto Legislativo n. 468/1997 infatti stabilisce, per questi lavoratori, un compenso mensile di 800.000 lire, denominato assegno per i lavori socialmente utili (ASU).
Dato l'ampliamento della platea di lavoratori utilizzabili il fenomeno LSU assume dimensioni notevoli (sfiorando le 170.000 unità a fine anni novanta). Con il Decreto Legislativo n. 81/2000 e l'articolo 50 della Finanziaria 2003 si comincia a svuotare progressivamente il c.d. "bacino dei lavoratori transitoristi" attraverso una serie di disposizioni volte a facilitare la loro stabilizzazione.
Le procedure che consentivano l'utilizzo di lavoratori in attività socialmente utili sono state abrogate dal Decreto del 2000, ma viene mantenuta la possibilità di impiego diretto di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali, da parte delle pubbliche amministrazioni, cioè senza l'obbligo di predisporre uno specifico progetto. Pertanto nel 2000 cessa la possibilità di approvare nuovi progetti di attività socialmente utili e viene disciplinata la prosecuzione di quelli già in corso.
Le tipologie di lavoratori socialmente utili
Si possono distinguere due categorie di lavoratori socialmente utili:
I cosiddetti "transitoristi" ovvero i LSU che continuano le attività con oneri a carico del Fondo sociale occupazione e formazione (ex Fondo per l'Occupazione) I lavoratori cosiddetti "autofinanziati" che continuano le attività con oneri a totale carico delle Regioni o enti utilizzatori
1. Lavoratori socialmente utili a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione
Il bacino dei lavoratori socialmente utili che svolgono le attività con oneri a totale carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è fermo a quello definito dal Decreto Legislativo n. 81/2000. Sono ovvero quei lavoratori che avevano maturato 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili nel biennio 1998-1999) –ed è, pertanto, in corso di esaurimento.
Lo svolgimento di un lavoro socialmente utile non comporta in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dalle liste di mobilità.
1.1 Tipologie di lavoratori Oggi, le tipologie di lavoratori avviati a tali progetti di lavoro sono le seguenti:
lavoratori in cerca di prima occupazione disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità I lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (mobilità, CIGS, o altro trattamento speciale di disoccupazione)
1.2 Le prestazioni di cui usufruiscono L'assegno è erogato dall'INPS, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per lo svolgimento delle attività socialmente utili spetta, mensilmente, l'assegno per attività socialmente utili (ASU) e l'eventuale assegno al nucleo familiare (ANF). Per l'anno 2016 l'importo mensile lordo dell'assegno ASU è pari ad 580,14 euro.
I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore al lavoratore spetta un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore.
Per i periodi di impegno in attività socialmente utili, per i quali è erogato l'assegno ASU, viene riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa, utile ai soli fini del raggiungimento del requisito assicurativo per il diritto a pensione.
1.3 Finanziamento Le risorse finanziarie sono a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (FSOF). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dopo aver individuato il numero dei lavoratori socialmente utili ancora in carico al bacino di pertinenza regionale - stipula, di anno in anno, apposita convenzione con le Regioni. Attualmente sono convenzionate le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Lazio (dove il pagamento dell'assegno ASU e degli eventuali assegni al nucleo familiare è a carico per il 50% sul FSOF e per il restante 50% sulla stessa Regione Lazio).
1.4 Incompatibilità con l'assegno ASU L'assegno è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. L'assegno per i lavoratori socialmente utili è, invece, cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione continuata e coordinata (svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento) nel limite massimo di 3.718,49 euro lordi. L'assegno è inoltre cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, nei limite di 309,87 euro mensili.
L'assegno è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti e con i trattamenti di pensionamento anticipato. I titolari di assegno o pensione di invalidità possono scegliere di optare in favore dell'assegno ASU. Sono, invece, cumulabili con l'assegno ASU gli assegni e le pensioni di invalidità civile, nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva. Le attività socialmente utili possono essere svolte dai lavoratori non oltre il raggiungimento dei requisiti minimi per fruire della pensione di vecchiaia o anticipata.
2. LSU autofinanziati convenzionati con l'INPS
Come detto, il bacino del lavoratori socialmente utili a carico del FSOF, è cristallizzato a quello definito dall'art. 2, del Decreto Legislativo n. 81/2000, ed è, pertanto, in corso di esaurimento.
I soggetti che, in tale data, non avevano maturato almeno 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili, nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, hanno potuto continuare le attività – su specifica deliberazione dell'Ente utilizzatore - con oneri a carico dell'Ente stesso (divenendo cosi lavoratori cosiddetti autofinanziati).
A seguito di specifiche e pressanti richieste da parte delle Regioni volte a chiedere all'INPS di continuare a corrispondere l'assegno ASU e ANF anche in favore dei lavoratori socialmente utili autofinanziati, l'Istituto(2) ha approvato lo schema di Convenzione(3) da sottoscrivere tra INPS e Regioni per la corresponsione dell'assegno ASU ai lavoratori LSU "autofinanziati". Il pagamento dell'assegno avviene previo versamento all'Istituto della conseguente provvista finanziaria e dietro corresponsione di un corrispettivo per il costo di gestione del servizio di pagamento. Il finanziamento rimane quindi a totale carico dell'Ente utilizzatore (Regione, Provincia, Comune, ecc.).
Per gli LSU autofinanziati sono previsti le stesse prestazioni e le stesse incompatibilità previste per i lavoratori socialmente utili finanziati dal Fondo sociale occupazione e formazione.
3. Situazione attuale e il futuro
Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa a favore dei lavoratori socialmente utili è pari, per l'anno 2014, a 71 milioni, di cui circa 65 milioni sono imputabili all'assegno ASU e circa 6 milioni agli ANF.
Attualmente le Regioni che hanno ancora attivi i lavoratori socialmente utili a carico del FSOF sono soltanto sette (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Lazio). Pertanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta ponendo in campo misure di politica attiva mirate allo "svuotamento" del bacino dei LSU a carico del FSOF, attraverso la stabilizzazione dei lavoratori presso gli stessi Enti utilizzatori o attraverso l'erogazione di incentivi regionali finalizzati all'attività autonoma o alla micro-imprenditorialità.
1 l'incremento del numero di lavoratori socialmente utili a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nell'anno 2014 è dovuto al rientro nel c.d. bacino regionale di circa 700 LSU in forza alla regione Lazio. 2 Con deliberazione n. 406/2000 del Consiglio di Amministrazione 3 Recentemente modificato con determina Presidenziale n. 154/2015
Leggi questo articolo in originale sul sito INPS:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=11499
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