ulivi

ulivi
BORGO A MOZZANO - Piano di Gioviano, SP2 Lodovica.

LETTORI SINGOLI

venerdì 16 ottobre 2015

I VANTAGGI DI UN COMUNE UNICO DELLA MONTAGNA PISTOIESE L'OPINIONE DI MARCO POLI Appennino Pistoiese

Una volta tanto vorrei parlare della fusione dei comuni,uscendo dall'ottica dei partiti e comitati vari,che sono mossi principalmente sa interessi privati.Vorrei fare un discorso sui vantaggi che ne deriverebbero nell'ottica della nostra martoriata montagna.
La fusione di Comuni ha ricevuto nuovi impulsi soprattutto nell'ultimo biennio, a cominciare dalle novità introdotte dalla Spending Review del Governo Monti (d.l. n. 95/2012 convertito con l. n. 135/2012) la quale ha provveduto a determinare il contributo statale decennale spettante al nuovo Comune sorto alla fusione.
Ulteriori vantaggi sono stati introdotti dalla legislazione successiva e, in particolare, dalla Legge di Stabilità 2012, dalla Legge di Stabilità 2014 e dalla Legge Delrio.
Analizziamo, di seguito, i principali vantaggi che il quadro normativo statale offre alle fusioni.

1. Contributi statali per i dieci anni successivi alla fusione.
Al fine di incentivare il processo di fusione, la legge riconosce, accanto ai contributi regionali, anche contributi statali per dieci anni successivi alla fusione, commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono (art. 15, comma 3, d.lgs. n. 267/2000).
A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti (art. 20, d.l. n. 95/2012).
La quantificazione del contributo, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, è assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso, secondo il criterio proporzionale.
Il contributo è erogato a decorrere dall’anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale che istituisce il nuovo Comune (art. 12, comma 1, d.l. n. 16/2014).
Le modalità e i termini per il riparto dei contributi spettanti ai nuovi Comuni istituiti a seguito di fusione sono disciplinate dal Decreto del Ministro dell’Interno 11 giugno 2014.
Le Regioni che istituiscono un nuovo Comune devono inviare copia della legge regionale istitutiva della fusione al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della finanza locale e alla mail entro e non oltre il mese successivo al provvedimento regionale.

2. Esenzione dall’applicazione disciplina del patto di stabilità.
La Legge di Stabilità 2012 dispone che la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti di nuova istituzione trovi applicazione dal terzo anno successivo a quello della loro costituzione (art. 31, comma 23, l. n. 183/2011; cfr. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2013, n. 5).

3. Destinazione di una quota del fondo di solidarietà comunale ai Comuni istituiti mediante fusione.
Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro è destinata a Comuni istituiti a seguito di fusione (art. 1, co. 730, l. n. 147/2013).

4. Tributi e tariffe differenziate nei Municipi per il primo mandato.
Qualora il Comune istituito a seguito di fusione preveda l'istituzione di Municipi, i Comuni risultanti dalla fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune (art. 1, co. 132, l. n. 56/2014).
Già questi vantaggi che derivano dalla legge nazionali basterebbero a far pendere a favore della fusione contributi statali ed esenzione del patto di stabilità,non sono cose da poco specialmente per comuni come i nostri che soffrono di anni di malagestione.
Ora vediamo cosa dice la legge regionale 68/2011 al titolo IV capo I art.64

Art. 64 - Contributi per fusioni e incorporazioni

1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultant e dalla fusione o dall’incorporazione è concesso, a decorrere dall’anno solare in cui è prevista l’elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e
comunque non superiore a euro 1.000.000,00. (122 ) La legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati:

a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondame n tali;
b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; (10 8)
c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all'articolo 82. (23)
1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo. (10 9)
1 ter. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti. (10 9)
1 quater . A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:
a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondame n tali;
c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A. (164 )
1 quinque s . A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondame n tali. (16 4)
2. (123 ) Se le risorse non sono sufficienti a garanti r e il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente

Allora se me deduce che nei comuni dove avviene la fusione si riceve 250.000€ annui per ogni comune che si fonde ,per cinque anni.Facendo esempi concreti nel caso di una fusione a due,come sarebbe San Marcello-Piteglio sarebbero 500.000€,mentre se si fondessero i quattro comuni montani si arriverebbe al massimo possibile ovvero un milione,tondo tondo,scusate se è poco.
CI sarebbero poi i costi della razionalizzazione del personale,che beninteso non può essere licenziato,ma reimpiegato in maniera più funzionale.Si è stimato che nei comuni istituiti a seguito di fusione, che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando i limiti previsti dalla legislazione vigente e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, i vincoli e le limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Con il decreto del Ministero dell’interno del 21 gennaio 2015, sono state definite, a decorrere dall’anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai comuni istituiti dall’anno 2014 in conseguenza di procedure di fusione di comuni o fusione per incorporazione. In particolare, ai suddetti enti spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l’anno 2010. Tale contributo viene erogato entro il limite degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 1,5 milioni di euro. L’ ampliamento del numero di enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario originariamente attribuito.
Gli Amministratori diminuirebbero in quanto si avrebbe solo un sindaco e solo una giunta comunale e si potrebbero fare politiche veramente unitarie per il territorio,senza il litigare che esiste nell'unione.E meno male che in teoria sono tutti dello stesso partito(il Danti no,ma ha sempre stimato Renzi,quindi dimmi con chi vai e ti dirò chi sei....),già si scannano così,figuriamoci se non lo erano.
Tutto questo pone senz'altro la fusione ad un livello superiore all'unione e nonostante sia appoggiata da partiti dubbi,come il PD che sono motivati da interessi personali e che sono riusciti ad incasinare il tutto.Le fusioni a due San Marcello-Piteglio e Cutigliano-Abetone,sono frutto di accordi fatti durante le elezioni regionali,a cui anche persone che come il Sindaco di Piteglio Marmo hanno militato nel comitato per il comune a piegarsi alle decisioni di pochi,per “disciplina di partito”.Non che dal Partito Democratico mi aspettassi nulla di più,ormai rinnegare i propri ideali e quello che si è promesso agli elettori è la normalità.
Invece come c'è chi appoggia quel pastrocchio non elettivo,quale è l'unione dei comuni,che esiste già e non funziona?Prima di tutto ricordiamoci che l'unione è caldeggiata principalmente da Fratelli d'Italia(a livello locale,il consigliere regionale spinge sulla fusione a 4,quando si dice avere le idee chiare),Rifondazione Comunista e Toscana Stato(che manco mi ricordavo che esistesse).Se ci fate caso sono tutti partiti piccoli a livello nazionale, microscopici a livello locale,spesso composti da un numero di persone che si contano sulle dita di una mano.
Ora procediamo sempre ad una mia personale ipotesi sul perchè questi partiti sono favorevoli all'unione.
Allora l’unione è un ENTE NON ELETTIVO formata da piccoli comuni che sono costretti per legge ad unirsi,il cui presidente è a rotazione un sindaco di questi.
Un piccolo partito forse con un colpo di fortuna potrebbe prendere un piccolo comune(col comune unico sarebbe quasi impossibile)quindi in questo caso per un anno si ritroverebbe a comandare l’intera montagna.Cioè un piccolo partito rappresentativo di una piccola parte della montagna comanderebbe tutto il territorio.Fantasia?complottismo?forse sì, a pensare male si fà peccato ma spesso ci si dà purtroppo.
Anche perché altri vantaggi non ne vedo,e anche l'ipotesi che ho fatto non comporterebbe nessun benessere per i cittadini.
Per tutto questo che riassumo in poche parole: vantaggi economici,risparmi, politiche unitarie ed elettività degli amministratori politici,sono favorevoli alla fusione dei comuni,meglio sarebbe un unico comune per tutta la montagna,ma in mancanza di questo,sono favorevole anche a quella a due.
Certo è che se avverrà una di queste fusioni,si riandrà al voto ed a quel punto dovremo pensare bene a chi dare il voto.......nessuno dei sopra citati naturalmente!


Distinti Saluti


Nessun commento:

Posta un commento