____________________________________________
____________________________________________
CITO DALLA SENTENZA:
'' PUNTO 3 : Sono dunque evidenti i vizi denunciati di eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento, lesione dell'affidamento, che affliggono la delibera del Consiglio comunale n. 23 del 9 aprile 2019, nonché l'arbitrarietà della perimetrazione dell'area come invariante strutturale di valenza ambientale effettuata nella nota del 6 maggio 2019. E' evidente infatti che l'attività posta in essere dal Comune esuli dai limiti dell'attività interpretativa per concretizzare invece un'illegittima attività novativa delle fonti diretta a creare, in aperta violazione dei suddetti principi, una regola apposita per il procedimento autorizzatorio in questione. PUNTO 4 : Il ricorso è dunque per tale parte fondato e deve essere accolto con l'annullamento degli atti impugnati ''.
Adesso una domanda sorge spontanea se alla fine KME vince anche la successiva impugnazione da parte del comune, chi paga i danni ???
E chi sta pagando le esose spese legali, di un comune che non naviga nell'oro ???
D'altronde il comune impugna di certo la sentenza, oppure ammetterebbe gli sbagli e gli errori fatti agendo a nome di tutti i cittadini di Barga.
Io credo che se ci sarà da pagare i danni dovrebbero farlo chi ha votato favorevolmente a questa delibera ritenuta illegittima dal tribunale amministrativo regionale.
COMUNQUE VEDREMO GLI SVILUPPI, INTANTO SI TIRA PER LE LUNGHE UNA TRISTE VICENDA USATA SOLO A FINI POLITICI, MENTRE SI RISCHIA DI PERDERE POSTI DI LAVORO CON CONSEGUENTE CRISI PER TUTTA LA VALLE, IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA.
Un politico che non vede questo, è bene che cambi mestiere....
Andreotti Roberto.
Nessun commento:
Posta un commento