Andrea Tuomas Baccelli |
Incontro pubblico "Violenza privata: mito o realtà"?
Il movimento giovanile della Lega Nord della provincia di Lucca ha sensibilizzato la conoscenza del tema giuridico – sociale delle depenalizzazioni. Depenalizzare in sintesi significa trasmigrare un delitto - e quindi un fatto penalmente rilevante - a mero illecito amministrativo - reato civile- .
Le "depenalizzazioni" ( decreti legislativi n°7-8 del 15/01/2016 ) , hanno interessato ben 112 "reati" , tra cui quello della VIOLENZA PRIVATA, argomento appunto della serata sopracitata.
Ma cos'è la violenza privata? Innanzitutto partiamo dall'esigenza del diritto di identificare e reprimere quei comportamenti di coercizione così da tutelare la libertà morale, nonché fisica e di locomozione dei soggetti, al fine di garantire un regime di vita civile. Ne troviamo difatti una definizione generica all'art. 610 del codice penale secondo cui "Chiunque, con violenza o minaccia(1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa (2) (…) " . la violenza è qui un concetto ampio, comprensivo anche della violenza diretta alle cose o soggetti diversi dalla vittima. Anche la minaccia ha un applicazione molto ampia , che prescinde dal tipo di mezzo utilizzato o dal grado della minaccia stessa .
L'azione o l'omissione delimitate dall'azione violenta o minacciosa devono a loro volta essere determinate ovvero riguardare "qualche cosa" , alcuni autori riconoscono infatti la necessità di un presupposto per rendere rilevante la condotta di coartazione ovvero che questa dovrebbe essere illegittima, quindi non giustificata da alcun diritto ( si pensi alle "scriminanti" ovvero quei giustificativi che fanno decadere le accuse ). Diverse sono le sentenze cassazionistiche che per le varie forme di manifestazione ( tra cui si correlano reati predatori come lo "stalking", art 612 bis c.p. ) di quello che era un delitto, promuovono l'assoluzione perché il caso non sussiste o più semplicemente condannano al versamento di una somma come "risarcimento" del danno fisico, morale o patrimoniale subito.
Un caso discusso è quello della legittima difesa (art 52 c.p.) , non punibile -e quindi giustificata, "scriminata"- se commessa per "essere stati costretti dalla necessità di difendere un diritto - sia diritti personali, quali la vita o l'incolumità, sia patrimoniali, come la proprietà - proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ".
Si evince la posizione di "prova diabolica" a totale carico della vittima, e così quello che voleva essere un tentativo di riduzione del carico di lavoro processuale, si rivela l'ennesima ingiustizia morale e sociale.
Il nostro impegno come movimento giovanile che ha visto partecipare all'incontro la consigliera regionale Elisa Montemagni e il segretario della Lega Nord Toscana Manuel Vescovi , nei prossimi mesi darà "spunto" per una relazione con l'istituzione regionale affinchè tramite mozioni, si possa obbligare la giunta regionale ad un dialogo con il governo, poiché riteniamo distorsiva questa modifica dell'ordinamento penale.
Il Coordinamento provinciale MGP
Nessun commento:
Posta un commento