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martedì 12 giugno 2018

Marcheschi (FdI): «Rossi scarica anche i rom dopo fallimento del sistema toscano, adesso abrogare la legge e chiudere campi e villaggi»


COMUNICATO STAMPA

[in allegato il testo della mozione e la legge regionale]
 
Marcheschi (FdI): «Rossi scarica anche i rom dopo fallimento del sistema toscano, adesso abrogare la legge e chiudere campi e villaggi»
 
«Ennesimo, spudorato ribaltone di Rossi: prima fa le foto con gli "amici" rom e gli dedica una legge, ora che fa comodo invoca la chiusura dei campi nomadi, vere e proprie enclave di anarchia, degrado e illegalità che noi da sempre vogliamo vedere chiusi. Siamo lieti che la sinistra si sia resa finalmente conto di questo problema, ma una cosa deve essere chiara: che non venga in mente di usare questo pretesto per sistemarli in alloggi pubblici, sarebbe un atto grave, iniquo e sconsiderato alla luce della situazione attuale».
 
«Di tentativi se ne sono fatti molti, ma non si integra chi non vuole integrarsi, Rossi e il PD se ne facciano una ragione. I campi vanno sgomberati, demoliti e bonificati, ma non basta: serve ripristinare la legalità in queste comunità, quindi foglio di via per chi ha recedenti, accertamenti sullo sfruttamento dei minori che vi abitano e messa sotto tutela, come accadrebbe in circostanze normali, poi verifica delle situazioni patrimoniali e capacità di reddito da lavoro. Chi potrà permettersi un'abitazione troverà il modo di procurarsela, chi invece avrà i requisiti si metterà in fila come tutti per una soluzione sociale. Nessuna corsia preferenziale come vorrebbe Rossi».
 
«Il modello toscano di accoglienza e integrazione non funziona, quindi vista la nuova linea di Rossi, ma anche di Nardella, presenterò una mozione per richiedere la chiusura dei campi nomadi toscani e l'abrogazione della legge regionale n.2/2000 dove, a spese dei toscani, si dispone il quadro di politiche per l'allestimento e adeguamento di aree abitative per rom e sinti, o il reperimento di alloggi sul libero mercato. Vedremo in Consiglio regionale se quelli del Governatore sono spot elettorali o meno».
 
 
Segreteria Consigliere Paolo Marcheschi
__________________________________________________

MOZIONE:


 
LEGGE:

Servizi sociali l.r. 2/2000 1
Legg e Regio n a l e 12 genn a i o 200 0 , n. 2
Interve n ti per i popoli rom e sinti.
(Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21.01.2000)
INDICE
Art. 1 - Finalità
Titolo I - INTERVENTI PER LA RESIDENZIALITÀ E PER IL TRANSITO
Art. 2 - Le soluzioni abitative
Art. 3 - Aree attrezzate per la residenza
Art. 4 - Requisiti delle aree residenziali attrezzate
Art. 5 - Il recupero abitativo di edifici pubblici e privati
Art. 6 - Requisiti delle aree attrezzate alla sosta breve
Art. 7 - Organizzazione e gestione delle aree residenziali attrezzate
Titolo II - ATTIVITÀ PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 8 - Attività formative e lavorative
Art. 9 - Assistenza sanitaria
Art. 10 - Scolarizzazione e istruzione
Art. 11 - Educazione perman en t e e intersca m bio culturale
Titolo III - PROGRAMMAZIONE
Art. 12 - Atti di progra m m azione
Art. 13 - Indirizzi della progra m m azion e
Titolo IV - NORME FINALI
Art. 14 - Norma finanziaria
Art. 15 - Abrogazione
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme per la salvagua rdia dell'identità e lo sviluppo culturale e l'identità dei
rom e dei sinti al fine di favorire la comunicazione fra culture, garantire il diritto al nomadismo,
all'esercizio del culto, alla sosta e alla stanzialità all'interno del territorio regionale, nonché per la
fruizione e l'accesso ai servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi.
2. La Regione promuove, nell'ambito della progra m m a zione regionale, idonee iniziative di orientam e n t o,
di formazione professionale e di aiuto all'occupazione, nonché iniziative sul piano scolastico volte al
mantenim en to sia della lingua che delle tradizioni dei diversi gruppi rom e sinti.
3. Ai fini della present e legge per rom e sinti sono intesi tutti i gruppi comune m e n t e denominati
"zingari".
Titolo I
INTERVENTI PER LA RESIDENZIALITÀ E PER IL TRANSITO
Art. 2
Le soluzioni abitative
1. Gli interventi per la residenza e l'inserimento abitativo previsti dalla presente legge sono:
a) aree attrezzate per la residenza con i requisiti indicati agli artt. 3 e 4 ;
b) interventi di recupe ro abitativo di edifici pubblici e privati previsti dall'art. 5 ;
c) l'utilizzo degli alloggi sociali come previsti dalla Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina
dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
d) il sostegno per la messa a norma e/o la manute nzione straordinaria di struttur e abitative
autonom a m e n t e reperite o realizzate da rom e sinti;
e) la realizzazione di spazi di servizio ad attività lavorative di caratter e artigianale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti nel rispetto della struttur a sociale e degli stili di vita
dei gruppi, attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie interess at e.
Art. 3
Aree attrezzate per la residenza
1. Le aree attrezzate per la residenza sono destinate ad accogliere le famiglie rom e sinti che già
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risiedono o intendono stabilirsi nel territorio comunale. Le aree attrezzate sono destinate ad
accogliere preferibilment e famiglie allargate o più nuclei familiari legati da vincoli di parentela, di
affinità o di mutualità.
2. Le aree attrezzate per la residenza sono dimensionate e localizzate secondo i seguenti criteri:
a) rispondenza ad una capacità ricettiva preferibilment e non superiore alle sessanta persone;
b) collocazione delle aree attrezzate, preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti
pubblici, al fine di contene r e i costi e accelerar e la realizzazione delle opere;
c) la localizzazione deve garantire l'inserimento in contesti di vita attiva dotati degli elementi
essenziali per render e l'esistenza quotidiana degli abitanti organizzata e interrelata con il tessuto
abitativo e sociale circostant e, con l'organizzazione dei servizi socio- sanitari di zona e con la rete
degli istituti scolastici.
3. Le aree attrezzate per la residenza, in ragione delle famiglie destinata rie, del loro stile di vita, delle
risorse disponibili, del contesto urbano, possono essere composte da strutture abitative integrate in
uno spazio comune o da attrezzatu r e fisse di servizio a roulotte, case mobili o strutture prefabbricate.
4. Le aree attrezzate sono realizzate su progetto secondo le indicazioni ed i requisiti previsti all'art. 4
5. Le aree attrezzate per la residenza sono definite dal regolamen to urbanistico. (1)
6. Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese nei piani per l'edilizia econo mica
popolare di cui all' articolo 71 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio). In tal caso i finanziame n ti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte
salve le finalità della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del program m a di edilizia
econo mica popolare convenzionata o sovvenzionata. In questa eventualità, la popolazione da
accogliere in dette aree è ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo residenziale
comunale. (1)
Art. 4
Requisiti delle aree residenziali attrezzate
1. Le caratte ristiche tecniche dei singoli interventi, fermi restando i requisiti di igienicità e salubrità,
sono di volta in volta fissati dal Comune e recepiti nel progetto, predisposto in base ad una attenta
analisi socio- abitativa del gruppo destinata rio e con la sua attiva partecipazione ed in base a criteri di
integrazione urbana e ambientale.
2. In rapporto alle diverse situazioni, l'area attrezzata per la residenza può consistere:
a) nella realizzazione di un nucleo essenziale minimo di servizi consistente in un blocco di cucinasoggiorno e servizi igienici per ciascuna famiglia con parcheggio e terreno di pertinenza, di
supporto ad abitazioni mobili;
b) nella realizzazione di una unità abitativa minima, camera, cucina- soggiorno, servizi igienici, spazio
di pertinenza, integrata in uno spazio comune, aggrega t a ad altre o autonom a.
3. È prevedibile in progetto l'ulteriore sviluppo del nucleo di servizi o l'ampliame nto dell'unità abitativa,
anche con risorse proprie dei gruppi familiari e attraverso procedur e di costruzione facilitata o di
autocostruzione guidata.
4. Nella organizzazione delle aree è promossa la partecipazione dei gruppi dei rom e dei sinti
destinata ri degli interventi e delle associazioni di volontariato.
5. Per le aree attrezzate e le unità abitative o di servizio realizzate ai sensi della presente legge al fine
di decongestiona r e gli insediam e nti esistenti e di superar e le condizioni di grave precarietà abitative
esistenti possono essere applicati i criteri di cui all' art. 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 "Testo Unico delle disposizioni concern en ti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" in materia di alloggio sociale.
Art. 5
Il recupero abitativo di edifici pubblici e privati
1. Il recupe ro ad uso abitativo riguarda il patrimonio edilizio pubblico o privato e prevede:
a) forme di recupero leggero con costi adeguati ai benefici raggiunti;
b) vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.
2. Le caratte ristiche tecniche delle abitazioni recuper a t e ai sensi del presente articolo sono fissate
secondo quanto previsto dall' art. 4 , comma 2.
Art. 6
Requisiti delle aree attrezzate alla sosta breve
1. Nei Comuni interessa ti dalla sosta temporan e a di famiglie di rom e di sinti e indicati dagli atti della
progra m m a zione regionale, sono predisposte aree attrezzate alla sosta breve.
Raccolta Norm a tiva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 01/0 6/ 2 0 0 7
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2. A tal fine possono essere utilizzate le aree multifunzionali di interesse generale indicate con
deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' art. 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
"Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.
3. L'area attrezzata per la sosta breve deve essere fornita di impianto di fornitura di energia elettrica,
di erogazione idrica, di servizi igienici, di lavatoi e vasche, di smaltimento rifiuti ed essere
possibilment e ombreggiat a. Le caratte ristiche tecniche e urbanistiche delle aree attrezzate alla sosta
breve sono determinat e ai sensi del comma 2 con deliberazione della Giunta regionale.
4. La regolame nt azione delle modalità e dei tempi della sosta nelle suddette aree sono definite dal
Comune che provvede anche al funzioname n to e alla manut enzione delle aree medesime.
Art. 7
Organizzazione e gestione delle aree residenziali attrezzate
1. Il Comune con proprio regolame nto disciplina:
a) le condizioni per l'ammissione e per la perman e nza nell'area;
b) le modalità di utilizzo dell'area;
c) le modalità di utilizzo dei servizi presenti.
2. Il regolame nto di cui al comma 1 individua altresì le tipologie delle attività lavorative che possono
essere svolte nelle aree e le modalità per la loro autorizzazione. Il regolamen to disciplina ogni altro
aspetto concern e nt e le regole di convivenza e prevede la costituzione di un comitato per la gestione
dell'area medesima con la presenza dei rappres e n t a n ti dei rom e sinti presenti o di loro associazioni.
3. Il Comune, tramite il personale del distretto socio- sanitario nel cui territorio è ubicata l'area
residenziale, provvede ad acquisire le informazioni utili ad attuare gli adempimen ti igienico- sanitari di
obbligo, a promuover e le prestazioni di natura sanitaria, ove necessa rio, ed a consentire l'inserimento
scolastico dei minori.
Titolo II
ATTIVITÀ PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 8
Attività formative e lavorative
1. I Comuni e le Comunità montane autonom a m e n t e ed in attuazione della program m azione regionale
attuano idonee iniziative metodologicame n t e adeguate all'utenza rom e sinti per favorire il loro
inserimento nelle attività di orientam e n to al lavoro, formazione professionale e di aiuto
all'occupazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali per gli interventi di aiuto
all'occupazione ed in particolare quanto contenuto nella l.r. 26 aprile 1993 n. 27 "Agevolazioni per la
creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile", nella l.r. 12 aprile 1994 n. 29
"Interventi straordina ri a favore delle imprese toscane" gli inserimenti lavorativi sono attuati secondo
quanto previsto dagli artt. 32 e 51 della l.r. 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un
sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziali e sociosanitari integrati" e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
Assistenza sanitaria
1. Ai rom e ai sinti le prestazioni sanitarie sono fornite dalla Azienda unità sanitaria locale, di seguito
denominata Azienda USL, competen t e per territorio e quelle assistenziali dal Comune nel cui
territorio essi hanno abituale dimora.
2. L'Azienda USL provvede a rilasciare il docume nto per l'assistenza sanitaria secondo la normativa
statale e regionale vigente.
3. Ai rom e sinti non iscritti al servizio sanitario nazionale si applicano, ove ricorrono, le disposizioni di
cui all' art. 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394 .
4. Nei casi di accertat a condizione di indigenza i Comuni possono utilizzare quote del fondo sociale di
cui all' art. 16 della l.r. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni attribuito a parame tro, per
prestazioni di assistenza sanitaria eventualme n t e erogate attraverso le associazioni di volontariato
operanti nel settore sanitario.
Art. 10
Scolarizzazione e istruzione
1. Allo scopo di promuovere l'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo le vigenti leggi da parte dei
rom e dei sinti in età scolare:
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a) i servizi sociali competen ti per territorio provvedono a verificare che l'obbligo scolastico sia
regolarme n t e assolto e si adoper ano, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto sociosanitario e con l'istituzione scolastica, per rimuovere gli ostacoli che impediscono una normale
frequenza dei minori a scuola;
b) i Comuni accerta no tramite i propri operatori, gli operatori distrettuali delle Aziende UUSSLL ed
eventualme nt e anche tramite la collaborazione di volontari singoli o delle associazioni di
volontariato, il reale inserime nto dei rom e dei sinti in età scolare nelle classi, in collaborazione con
le compete nti autorità scolastiche e possono attivare progetti integrati di sostegno ai sensi dell'
art. 28 della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni, anche comprensivi di azioni
mirate all'ambienta m e n t o scolastico, funzionali alla socializzazione e promozione linguistica.
2. I Comuni assicurano ai minori rom e sinti in età scolare gli interventi ordinari di diritto allo studio
secondo le modalità previste dalla l.r. 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto allo studio".
3. I Comuni individuano nell'ambito dei progetti di area di cui agli artt. 9 e 10 della l.r. n. 53/81 le forme
e le modalità atte ad assicurar e lo sviluppo dei progetti integrati di sostegno di cui al comma 1 ed a
promuovere l'adempime nto dell'obbligo scolastico.
Art. 11
Educazione perman en t e e intersca m bio culturale
1. Al fine di preservar e il patrimonio culturale dei rom e sinti possono essere attivati nell'ambito delle
politiche sociali integrat e di cui al Titolo IV della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni
progetti finalizzati a:
a) conservare la lingua, la storia, i costumi anche attraverso la istituzione di corsi in lingua "romanè";
b) salvagua rd a r e le manifestazioni tradizionali;
c) valorizzare la produzione artigianale favorendo la partecipazione a mostre e mercati.
Titolo III
PROGRAMMAZIONE
Art. 12
Atti di progra m m a zione
1. Gli atti della progra m m azione regionale individuano, sentite le articolazioni zonali delle conferenze
dei sindaci, di cui all' art. 12 della l.r. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni, territorialment e
interess at e, i Comuni sedi di accoglienza di rom e sinti, nonché determinano le iniziative dirette, le
modalità e le misure di sostegno alla progra m m a zione locale, le procedu r e di attuazione e di verifica
ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi e delle attività di cui ai precede nti titoli.
2. L'individuazione dei comuni sedi di accoglienza con riferimento agli interventi di cui all' articolo 2 ,
com ma 1, lett. a), b), ed e) costituisce, ove non già prevista, integrazione del piano regionale di
indirizzo territoriale con efficacia prescrittiva, secondo le disposizioni di cui all' articolo 10 , com ma
5, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di program m a zion e regionale) e
della l.r. 1/2005. (2)
Art. 13
Indirizzi della program m a zione
Abrogato. (3)
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della present e legge si fa fronte con il fondo istituito ai
sensi dell' art. 68 della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri
stanziame nti a tal fine previsti nel bilancio regionale.
2. Il progra m m a finanziario di cui all' art. 9, comma 4, della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni ed
integrazioni determina la quota di risorse da ripartire ai Comuni riservate ai progetti recanti
interventi per l'abitazione e per l'allestimento di aree attrezzate per la residenza e la sosta.
Art. 15
Abrogazione
1. La l.r. 18 aprile 1995 n. 73 "Interventi per i popoli rom e sinti" è abrogat a.
Not e
Raccolta Norm a tiva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 01/0 6/ 2 0 0 7
Servizi sociali l.r. 2/2000 5
1. Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.
2. Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.
3. Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65

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