Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con procedimento speciale in materia elettorale, ha esaminato il ricorso presentato dai rappresentanti della 'Lista Civica Menesini Presidente', accogliendo interamente le tesi sostenute dall'Ufficio Elettorale della Provincia di Lucca, il quale non aveva alcun motivo politico per rigettare tale lista, bensì aveva deciso sulla base di una copiosa giurisprudenza e dell'orientamento dello stesso Tar della Toscana.
La sentenza afferma che:
(…) «Il provvedimento impugnato ha fatto dunque corretta applicazione della Legge n. 56/2014 e delle altre norme citate, nonché della circolare n.32/2014 del Ministero dell'Interno (emessa a seguito dell'entrata in vigore della legge recante norme anche sulle elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani), la quale conferma che le dichiaraizoni di presentazione delle liste dei candidati devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature ("sia tali accettazioni che le firme dei sottoscrittori potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art.14 della legge n. 53 del 1990).
Pertanto, deve ritenersi palesemente infondata la tesi, sostenuta al ricorrente, che nelle elezioni di secondo grado, quali quelle di che trattasi, sia sufficiente l'autocertificazione delle candidature dei consiglieri comunali dato il loro status di pubblici ufficiali.
E' evidente, infatti, la differenza tra attività di autenticazione delle sottoscrizioni tipida del pubblico ufficiale (consentita anche al consigliere comunale alle condizioni previste dalla legge) e partecipazione del consigliere comunale alla competizione elettorale per l'elezione del nuovo consiglio provinciale (rectius "consiglio metropolitano"), che in tale posizione non riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
La tesi prospettata comporterebbe un radicale mutamento dell'ordinamento, inammissibile in specie nella materia elettorale, poiché il principio dell'autocertificazione della candidatura varrebbe per tutte le candidature interessanti gli uffici pubblici; sotto tale profilo, sul piano generale, deve escludersi che dal silenzio del legislatore della legge n. 56/2014, in tema di procedimento elettorale, possa desumersi una scelta legislativa nel senso della modifica delle regole procedimentali vigenti e, in particolare, l'affermazione di una sorta di principio di autoreferenzialità dei candidati in forza del loro status di consiglieri comunali (a tal proposito vale richiamare le decisione del Consiglio di Stato n. 4993 del 6 ottobre 2014, confermativa la sentenza di questa Sezione n. 1498/2014, che ha escluso l'esistenza di un principio analogo in tema di verifica di rappresentatività delle liste partecipanti alle elezioni e ha perciò affermato la necessaria alterità soggettiva tra elettori e candidati.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spesi di giudizio, a favore delle costituita Provincia di Lucca, nella misura di cui in dispositivo, spese compensate nei confronti della Prefettura di Lucca».
Da ultimo, quindi, il Tar della Toscana «condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila), a favore della Provincia di Lucca».
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