Fonte: Studio Cataldi
Fatti non fummo per viver come bruti, ma per professar virtute e conoscenza..... Per etica ed onesta', per la gente tra la gente con la gente. In memoria di Albano Fini. capitan.futuro3000@gmail.com
venerdì 7 agosto 2015
ANATOCISMO BANCARIO: CONFERMATA L'ILLEGITTIMITA'
Fonte: Studio Cataldi
martedì 14 luglio 2015
COMMENTI AL CONS.COMUNALE DI BORGO A MOZZANO di Andare Oltre. (clicca qui).
Andare Oltre
CONSIDERAZIONI POST CONSIGLIO :
Come volevasi dimostrare, a fronte del finanziamento di soli 700 mila euro, per la ristrutturazione della Scuola Media si accende un nuovo mutuo di 1.033.834. €
Per la realizzazione del nuovo campo sportivo in sintetico a Valdottavo, la Regione ha stanziato solo 75 mila (e non 150 mila come annunciato) perciò si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata, prevedendo, a fronte di un investimento complessivo di € 520.000,00, € 325.000,00 quale entrata derivante dalla contrazione di mutui con l’Istituto per il Credito Sportivo e una disponibilità già accertata di bilancio di € 120.000 derivante dal pagamento di oneri concessori per coltivazione cave (decurtati di 50 mila euro che ancora non sappiamo dove siano o vengano destinati). Se a questi aggiungiamo i 700 mila euro per la mancata estinzione dei mutui, ci rendiamo conto che, in soli 13 mesi, l'amministrazione ha aumentato l'indebitamento del comune di oltre 2 milioni di euro, praticamente il 25% del totale a fine 2013.
A tutto ciò vanno aggiunti gli 800 mila euro che i cittadini dovranno pagare in più per la rinegoziazione dei mutui.
Ma ci è stato assicurato che possiamo dormire sonni tranquilli visto che i mutui, da quest'anno, sono seguiti da professionisti esterni per un ulteriore costo di 5 mila euro. !!!
domenica 24 maggio 2015
BORGO, ANDARE OLTRE SULL'ESTENSIONE DEI MUTUI PER 2.750.000 € serve chiarezza...
BORGO A MOZZANO: NUOVA RINEGOZIAZIONE DI MUTUI PER DUEMILIONI E SETTECENTO CINQUANTAMILA EURO.
ECCO COME STANNO LE COSE:
Sono trascorsi pochi mesi e l'Amministrazione comunale di Borgo a Mozzano si ripete con una nuova "brillante" operazione. Non è bastata quella dello scorso novembre dove, per racimolare pochi spiccioli nel breve periodo, gli amministratori non hanno esitato a rinegoziare taluni mutui a condizioni del tutto ridicole. Ben più grave è stata ora la delibera adottata dal Consiglio Comunale qualche giorno fa, lo scorso 21 maggio. Il gruppo "Andare Oltre", dopo un’assidua opposizione, non è riuscita a far recedere la maggioranza dalla nuova scellerata decisione di procedere con un'altra rinegoziazione. Questa volta, udite udite, la riduzione dei tassi è mediamente di ben 0,28 punti % e l'importo residuo dei quarantacinque mutui interessati alla rinegoziazione ammonta a circa 2.750.000 euro. L'operazione (considerando che dei centosessantacinque mutui ora in essere ben centododici giungono a scadenza a fine anno, un paio non sono rinegoziabili perché sono a tasso variabile e altri sei non potevano rientrarvi perché d’importo residuo troppo esiguo) riguarda praticamente tutti i Mutui rimasti con la Cassa Depositi e Prestiti. I cittadini è bene siano a conoscenza che questa nuova manovra, cui non è stata data nemmeno una precisa motivazione, è stata fatta solo per fare momentaneamente cassa, che infine costerà loro oltre 800 mila euro in più e che saranno ora indebitati fino al 31 dicembre 2044 (in pratica i minori esborsi per 735 mila euro nei prossimi quindici anni – di cui 67 mila euro nel 2015 e poi circa 50 mila euro l’anno nei restanti quattordici – dovranno poi esser restituiti nei futuri successivi 25 anni, con abbondanti interessi, per un complessivo ammontare di 1.536.000 euro e quindi, appunto, con un onere aggiuntivo di oltre ottocentomila euro). Singolare è poi il fatto che dall'operazione non siano stati esclusi i mutui già rinegoziati qualche mese fa; cosa peraltro negata dal consigliere che ha illustrato l'operazione (incompetenza o malafede?) quando quelli di opposizione l’hanno fatto presente in Consiglio Comunale facendo anche notare come l'ulteriore allungamento delle scadenze comporti anche un sensibile aumento dell’onere (di circa 80 mila euro) che già era elevato per effetto della precedente rinegoziazione. Ovviamente la stipula di un mutuo comporta impegni che durano nel tempo, ma è pur vero che sempre vien fatto per interventi ben individuati e, certamente, non per fare cassa. In ogni caso è opportuno che ciascun’Amministrazione si adegui alla situazione del momento; e, forse, questi non sono proprio i tempi più idonei per accollarsi ulteriore indebitamento, specie se poco giustificato. Questo, soprattutto, da parte di chi sulla situazione debitoria ha puntato il dito all'epoca della campagna elettorale e che, invece, ora, anche per mancate estinzioni di mutui già programmate in precedenza, conquista il record d’indebitamento già nel primo anno di azione. La sensazione è un po' quella che dopo un primo periodo ove si è campati di rendita, per la buona situazione di bilancio ereditata dalla precedente amministrazione, e ove si è preferito spendere risorse per iniziative più gratificanti invece che per interventi magari più opportuni, quali ad esempio la riduzione di un po’ di indebitamento, ci si trovi ora in fortissima difficoltà. E allora, per mantenere promesse elettorali o quelle successive del Sindaco e dei Consiglieri, fatte senza ben conoscere le reali possibilità finanziarie, ci si trova forse ora obbligati a dover inventare di tutto per racimolare un po' del necessario, infischiandosene di aumenti tariffari o di possibili effetti futuri come quelli devastanti generati dalla rinegoziazione dei mutui in questione. Può anche darsi che poi la maggioranza dei cittadini approvi questo comportamento e preferisca ottenere qualche piccolo beneficio immediato senza preoccuparsi di quello che accadrà in futuro; l’importante è però che sempre ci sia una corretta informazione affinché tutti possano serenamente farsene una ragione. Peccato che proprio il Sindaco, anche in un ultimo comunicato stampa, abbia dimenticato di far presente che questa operazione costerà oltre 800 mila euro in più ai cittadini del Borgo, e che i modesti benefici finanziari ottenuti nei primi anni dovranno esser ampiamente ripagati dai futuri sindaci con enormi interessi.
Il gruppo "ANDARE OLTRE"
martedì 19 maggio 2015
LA GUIDA MUTUO CHE NON TROVERETE ALTROVE. Di Simone Togneri. (clicca qui)
LA GUIDA MUTUO CHE NON TROVERETE ALTROVE
Questa guida non è alternativa alle altre guide che potete trovare tranquillamente online su vari siti che si occupano di compravendite immobiliari o di intermediazione creditizia ma è pensato per integrare questi manuali già disponibili indicando ai lettori quei dettagli a cui prestare maggiore attenzione al fine di ottimizzare la valutazione e il confronto trai vari prodotti che vi possono essere proposti.
La mia intenzione è quindi quella di darvi alcune "dritte" che su questi manuali non troverete o troverete in modo "annacquato"
TASSO DI INTERESSE
Non fatevi trarre in inganno da ciò che trovate in bella evidenza ovvero lo spread perché questo dato è solo una delle componenti del tasso di interesse che andrete a pagare
È importante capire che il tasso annuale effettivo globale (TAEG) sul vostro mutuo si compone di TUTTE LE VOCI DI SPESA ovvero:
- Spread
- Euribor o eurirs
- Spese di istruttoria pratica
- Spese di perizia
- Spese per la stipula (notaio escluso)
- Eventuale retribuzione che la banca riconosce agli intermediari finanziari
- Incasso rata
- Spese annuali di gestione pratica
- Polizza obbligatoria scoppio incendio sulla casa (obbligatoria per legge)
- Polizze accessorie (non obbligatorie per legge)
Dal calcolo sono escluse le tasse sul mutuo (imposta sostitutiva allo 0.25 o al 2% a seconda dei casi) e i costi di consulenza pagati ad eventuali agenti in attività finanziaria o società di mediazione creditizia.
Solo questi due soggetti, oltre alle reti vendita dirette delle singole banche che però non vi chiedono oneri di mediazione, possono legalmente assistervi nella ricerca e presentazione pratica di richiesta mutuo i commercialisti, i geometri, gli agenti immobiliari o altri non sono soggetti legalmente riconosciuti vi invito quindi a riflettere bene prima di affidarvi a loro e soprattutto prima di pagarli.
A questo link https://www.organismo-am.it/ricerca-generica potete verificare se l'agente in attività finanziaria o la società di mediazione sono esistenti e regolarmente autorizzate ad esercitare la professione.
Aggiungo che purtroppo questo albo, come altri, non esegue molti controlli e quindi l'iscrizione all'albo non è garanzia di qualità ma è meglio di niente.
Va detto, per correttezza, che la legge italiana ritiene un abuso di professione quando l'attività è organizzata e continuativa ovvero se uno come chi scrive accompagna un amico in banca o da un intermediario 2-3 volte all'anno non va contro alcuna legge e non necessita di iscrizione all'albo così come anche per un commercialista che fa la stessa cosa nella medesima misura.
Quindi riassumendo il tasso di interesse non è solo lo spread e non è solo spread + euribor o eurirs!!!
Spread: per valutarlo basta fare una semplice valutazione numerica perché rimane fisso per tutta la durata del mutuo
Euribor: varia a seconda che sia a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi quindi bisogna fare attenzione anche perché la forbice tra minimi e massimi storici varia molto a seconda che si tratti di 1, 3 o 6 mesi. Indicativamente meglio l'euribor a 1 mese che mediamente è sempre più basso degli altri e ha una forbice tra minimi e massimi storici più piccola ovvero la rata viene toccata meno dall'oscillazione dei tassi di interesse
Eurirs: è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso e varia a seconda della durata del mutuo. Fate attenzione perché non è detto che a durata più lunga equivalga un eurirs più alto
Spese di istruttoria: possono variare anche molto da banca a banca, possono essere fisse a prescindere dall'importo del mutuo richiesto oppure possono essere espresse in % sull'importo erogato con o senza importo minimo e massimo. Se ci si rivolge ad un intermediario (agente o società di mediazione) queste spese possono essere variabili e rappresentare un modo per nascondere i costi di intermediazione (ad esempio l'intermediario può farvi uno sconto sulla sua parcella caricandovi la stessa cifra o anche più sulle spese di istruttoria). Bisogna quindi prestare molta attenzione a questo dato!
Spese di perizia: possono essere pari a zero o più spesso oscillare tra 250 e 350 euro incidendo allla fine molto poco sul tasso di interesse finale
Spese di stipula: sono presenti raramente come voce di spesa e rappresentano circa 150 euro quando presenti
Spese di intermediazione: sono la retribuzione che la banca riconosce all'intermediario e che sono a vostro carico entrando di fatto tra le voci di spesa. Queste fino a qualche anno fa erano molto alte mentre oggi solitamente non vanno oltre 1,5% dell'erogato ma comunque sono un dato da valutare soprattutto se l'intermediario vi chiede dei costi di consulenza/mediazione
Incasso rata: è il costo che ogni mese la banca vi fa pagare su ogni operazione di incasso della rata. Attenzione perché possono variare da zero (casi rari) sino a 10/15 euro anche se solitamente sono 1-1.5 euro per ogni rata. Solitamente non vengono adeguatamente dichiarate quindi sono da chiedere!!!
Spese annuali di gestione pratica: a volte sono bassissime altre volte meno variando tra zero a 80/100 euro e anche queste raramente vengono adeguatamente menzionate nella presentazione del mutuo ai richiedenti
Polizza incendio e scoppio: è obbligatoria per legge ma non deve essere per forza quella suggerita dalla banca anzi per legge la banca dovrebbe proporre altri due preventivi di polizza oltre al proprio ma di fatto questo non avviene mai. Attenzione però perché come vedremo più avanti forzare la mano sulle polizze può essere controproducente
Polizze accessorie: non sono obbligatorie per legge ma sono consigliate e consigliabili perché mettono al sicuro il nostro investimento e i nostri eredi naturali da eventuali incidenti di percorso. Anche qui forzare la mano può essere controindicato. La spesa di queste polizze può variare moltissimo e rappresenta il capitolo di spesa più rilevante e determinante ai fini del tasso di interesse reale quindi valutate bene costi e coperture che devono essere adeguate a voi: né troppo né troppo poco. Costi? Possono rappresentare anche oltre il 10% dell'erogato del mutuo quindi massima attenzione!!!
TASSO FISSO O VARIABILE?
Dipende dalla fase storica e dal richiedente; è una scelta economica ma anche emotiva quindi non si può dare una risposta seria senza conoscere nel dettaglio il richiedente
MEDIATORE SI' O NO?
Se è un bravo consulente assolutamente sì perché con quello che vi farà risparmiare si ripagherà la sua parcella e avanzeranno molti euro anche per il vostro risparmio. Oltre a questo saprà assistervi dalla A alla Z e saprà consigliarvi anche variazioni future (surroga). Attenzione però molti consulenti non sanno nulla o quasi nulla di assicurazione e vedono le polizze come elementi di guadagno quindi massima attenzione
I costi di un mediatore si aggirano attorno al 2% attenzione a chi vi offre servizi gratuiti e a chi vi chiede cifre esagerate (3/4%)
Il mio consiglio è quello di sentire almeno 2 o 3 intermediari e, anche pagando la consulenza iniziale ma senza firmare alcun incarico, farsi fare dei preventivi di mutui ottenibili. Meglio sarebbe richiedere che il mandato che poi firmerete sia vincolato al rispetto di quel preventivo eccezion fatta per le parti indipendenti dall'intermediario.
POLIZZE
Vanno valutate a seconda della situazione del richiedente tenuto conto che le polizze CPI hanno durata massima di 10 anni (non tutta la durata del mutuo) e spesso questo non viene dichiarato ma costano tantissimo (anche il 10% dell'erogato)
Le banche solitamente propongono il premio unico anticipato ovvero per una polizza di durata 10, 20 o 30 anni chiedono il pagamento dell'intero premio tutto insieme e in anticipo il che vi toglie tanti euro per le spese di acquisto della casa. Ci sono banche che propongono polizze con rata mensile o annuale che sono da preferire ma attenzione che il premio sia davvero rateizzato e non diluito nel mutuo e fatto passare per rateizzato un premio unico anticipato!!!
Forzare la mano sulle polizze però non conviene a meno che tutti i nostri parametri non siano perfetti perché se rifiutiamo le polizze della banca la nostra pratica solitamente segue iter diversi ovvero più lunghi e più difficili quindi aumenta il rischio di bocciatura della pratica.
Quindi bisogna saper valutare quando è conveniente fare pressioni per avere polizze migliori di quelle della banca
SURROGA DEL MUTUO
Attenzione!!! Potete farla anche 100 volte in teoria ma in pratica avete 1 massimo due possibilità perché le banche non vedono di buon occhio i mutui già surrogati quindi giocatevi bene questi 2 jolly…
RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL CAPITALE
Per legge potete, in qualsiasi momento, restituire in parte o in toto il capitale residuo senza penali. Questo vuol dire che se andate in banca e portate 10 mila euro questi verranno detratti dal capitale residuo non dalla quota interessi. Mi raccomando attenzione perché anche recentemente ho visto banche fare calcoli illegali ovvero presupponendo che i 10 mila euro fossero un mero anticipo delle rate (composte da quota capitale e quota interessi) e non una restituzione volontaria di una parte del capitale. La differenza sta in quanto si abbassa la rata del mutuo che, ovviamente, si abbassa di più se togliamo capitale residuo da restituire. Quindi occhi sempre aperti e vigili!!!
TASSI OLTRE SOGLIA USURA
Se il vostro mutuo va oltre soglia usura per legge potete chiedere la restituzione di tutti gli interessi pagati e siete obbligati solo alla restituzione del capitale residuo senza pagare alcun interesse quindi anche in questo caso massima attenzione!!!
Simone Togneri
venerdì 27 giugno 2014
MUTUI NULLI SE SUPERANO LA SOGLIA DI USURA LEGGE 108/96
MUTUI: NULLI SE ECCEDONO TASSO SOGLIA USURARIO DI LEGGE .
Nullità parziale del contratto di mutuo “usurarie” Articolo 14.06.2013 (Antonio Tanza) Vice Presidente Adusbef
La questione dell’usura nel contratto di mutuo o finanziamento (ma non solo) fa parte di quelle tematiche che di tanto in tanto spuntano nel panorama giuridico a causa di mutamenti degli indirizzi giurisprudenziali e delle norme, in un rincorrersi rocambolesco di colpi di scena.
Salvare il grande malato (il sistema bancario) permettendogli di fare ancora danni alle aziende ed alle famiglie, oppure applicare la legge n. 108 del 1996? Le norme, in verità, sono sempre state chiare; tuttavia la Giurisprudenza, anche a causa di un’infausta influenza della Banca d’Italia ha subito, nel tempo, non pochi mutamenti.
La questione ultimamente sollevata dalla S.C., nella sentenza 325/13 e dalla sentenza gemella n. 602/13, trova fondamento nell’ovvio presupposto che il tasso di mora venga computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio annuo: l’usura, in quanto tale, trova sviluppo nel momento del bisogno e, dunque, è ovvio che l’interesse di mora vada computato ai fini dell’applicazione della legge sull’usura.
Questa ovvietà è stata in verità obiettata da numerosissime sentenze che hanno negato al tasso di mora, alle CMS, ecc., di poter rientrare nel calcolo del tasso usurario: questo per una sorta di sudditanza psicologica dall’ente che per eccellenza ha caratterizzato la massima espressione della competenza nella politica bancaria, senza tener conto che detta entità non può sostanzialmente essere indipendente a causa della sua composizione societaria.
Infatti, la Banca d’Italia è la Spa delle banche e nel ruolo dell’usura ha giocato un ruolo marcatamente filobancario: ci sono voluti 15 anni perché la S.C. se ne accorgesse. La logica dei filobancari per escludere la rilevanza dell’interesse moratorio ai fini dell’usura era quella di considerare il tasso di mora come un interesse punitivo, legato all’inadempimento e, dunque, derivante dalla rottura dell’equilibrio sinallagmatico addebitabile ad un evento patologico legato alla sfera volontaria, o quantomeno consapevole, del cliente che non pagava la rata.
Le sentenze della Cassazione n. 325 e 602 del 2013, in verità, non rappresentano alcuna novità, ma consolidano la corrente di pensiero maturatasi nell’ultimo decennio. Il tenore letterale della norma dell’art. 644, comma 4, c.p. induce chiaramente a ritenere compresi nel tasso gli interessi corrispettivi, quelli compensativi ed anche quelli risarcitori.
Ma, come si è detto, l'interpretazione proposta non è stata subito pacifica dopo l'entrata in vigore della legge: basti pensare che la Banca d’Italia ha creato tutti i presupposti per innalzare, in favore delle banche, il tetto del tasso di soglia, escludendo (contra legem) numerose voci di costo. Ha isolato le CMS dal Teg, per poi (messa alle strette nel processo di Palmi) sostenere che, accanto all’usura sul tasso, ne esiste una differente sulle CMS. Ha negato che il tasso moratorio rientrasse nel TEG.
Con questo andamento ondeggiante ha creato l’alibi al ceto bancario che si è visto assolto in tutti i processi perché si è operato senza alcun dolo. Dubbi interpretativi sono, ovviamente, sorti a seguito dell'emanazione delle prime istruzioni, del 30 settembre 1996, che la Banca d'Italia ha indirizzato agli operatori economici del settore per la rilevazione dei tassi trimestrali (la prima rilevazione è del marzo 97, con prima applicazione dal 1° aprile 1997).
La Banca d'Italia ha indicato, sempre in palese violazione del testo di cui all’art. 2 della legge 108 del 7 marzo 1996, agli intermediari finanziari di escludere gli interessi di mora nel calcolo dei tassi praticati, da comunicare ai fini delle rilevazioni del TEGM. L'equivocità e confusione è risultata accresciuta dalla circostanza che il decreto del MEF, relativo alla pubblicazione dei tassi d'usura, sposa (come ha sempre fatto in tutti gli anni) le decisioni contra legem della Banca d’Italia e riporta all'art. 3, comma 2: "Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia.". [....]
A partire dal marzo 2003 una disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, dei decreti del MEF ha riproposto dubbi interpretativi e incertezze sull'assoggettabilità degli interessi risarcitori al limite della legge.
Si tratta della norma che menziona un'indagine campionaria effettuata dalla Banca d'Italia nel III trimestre 2001, secondo la quale la maggiorazione stabilita nei contratti per i casi di ritardato pagamento sarebbe uguale — nella media — a 2,1 punti percentuali.
Tale rilevazione - che illustra le condizioni di accesso e gestione del credito nella concreta realtà economica - non può autorizzare un'interpretazione in contrasto con la lettera della legge sui cardini della condotta illecita.
Su questa esclusione si è fondata un'interpretazione restrittiva della norma penale che escludeva gli interessi moratori dall'ambito di applicazione della norma penale. La sentenza della Cass. n°5286/00[1] e quella della C. Cost. n° 29/2002[2] (gli interessi dei consumatori furono difesi da Adusbef) si sono pronunciate stabilendo che il tasso soglia comprende anche gli interessi moratori. Tale interpretazione trova conforto normativo (dirimente e positivo): •nel tenore letterale della Legge 108/96 (secondo cui l'art. 644 fissa il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari) e dell'art. 644 c.p. (secondo cui nella determinazione del tasso in concreto applicato si tiene conto di commissioni, spese e remunerazione a qualunque titolo escluse imposte e tasse); •nel contenuto dell'art. 1 del D.L.394/00 "interpretazione autentica della L.108/96 contenente disposizioni in materia di usura" convertito in L. 24/2001 che riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti "a qualsiasi titolo".
Tale espressione deve intendersi comprensiva anche degli interessi moratori, come si desume dalla relazione governativa che accompagna il decreto che fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.
Trova altresì conforto giurisprudenziale:•nelle citate sentenze della Cass. n°5286/00 e della C. Cost. 29 del 25 febbraio 2002; •nella sentenza della Suprema Corte n° 12028 del 2010 (Gallo) in cui si afferma che la legge — art. 644 c.p. e L. 108/96 — è l’unica fonte legittimata all’individuazione e descrizione degli elementi costitutivi del reato e che la fonte normativa secondaria integra il precetto per la sola quantificazione - in senso strettamente economico - dell’entità della soglia; •nella sentenza n. 325 del 9 gennaio 2013 (Relat. Cons. Didone) testualmente i giudici di legittimità affermano che:
“Quanto al profilo sub b) (usurarietà dei tassi) va rilevato che parte ricorrente deduce che l’interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto è previsto dal D.M. 27/3/1998 che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura dell’8.29%.
Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma dell’art. 1 comma 4 della L. 108/96 tanto più ove si consideri che fu richiesto per l’acquisto di un bene primario quale la casa di abitazione e che dovrebbe tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora. La censura sub b), nella parte in cui ripete l’assunto - già correttamente disatteso dalla Corte di merito - secondo cui la natura usuraria discenderebbe dalla finalità del mutuo, contratto per l’acquisto della propria casa, è infondata in quanto, ai sensi del nuovo testo dell’art. 644, comma 3, c.p. sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero “gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
E, a tale scopo, non è sufficiente dedurre che il mutuo è stato stipulato per l’acquisto di un’abitazione. La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003).
Ciò posto, le fonti secondarie non possono prevalere sull’interpretazione letterale della norma della legge (limite oltre il quale gli interessi sono SEMPRE usurari) ribadita dalla legge interpretativa del 2000 (DL 394/00 conv. L. 24/2001).
La norma penale rinvia ai decreti MEF perché intende ancorare il tasso soglia ad un indicatore fisiologico del mercato del credito che riproduca il più fedelmente possibile le condizioni reali di accesso al credito. Infine, sulla valenza delle fonti secondarie e, segnatamente, sul valore delle Circolari della Banca d’Italia, vale la pena di riportare le parole delle S.C. 46669/2011 ed il ruolo effettivamente svolto dalla Banca d’Italia nell’affare usura:
“Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale[3]e dalla Corte territoriale[4], anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.
” Pertanto, essendo l’usura un reato istantaneo (cfr. Consulta n. 29/2002), va detto che il reato si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo; pertanto, con riferimento a questo momento storico, va valutato se il tasso corrispettivo o quello di mora sia superiore o meno al tasso di soglia rilevato dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data. D’altro canto, gli interessi, che al momento della stipula del contratto che li contempla non sono usurari, non possono in alcuno modo divenirlo in un momento successivo.
Ciò si evince chiaramente anche dal disposto dell’art. 1815, 2° comma, cod. civ., che commina la nullità, originaria, della clausola con cui sono convenuti interessi usurari. L’indagine deve, quindi, essere condotta verificando la legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto. Il reato di usura, dunque, sussisterà nel momento in cui le parti sottoscriveranno un contratto usurario: la legge, sia penale che civile, punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione (stipula) del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.
Questi interessi, ai quali vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), ma anche gli interessi di mora (che ,pur essendo in un certo senso risarcitori o sanzionatori, non perdono la funzione remuneratoria dell’interesse che va ad arricchire - in maniera sproporzionata - la banca), sono (o possono essere) usurari quando complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.
Va posto il problema della figura del Notaio, sotto il profilo del concorso e/o del favoreggiamento, nel processo di formazione ed in quello della consumazione del reato (sottoscrizione ed autentica delle firme) relativamente ai mutui usurari, relativamente alla fattispecie in cui lo stesso abbia formulato l’atto, sottoposto al suo vaglio professionale, tenuto anche conto che nella prassi il Notaio viene indicato dalla Banca e non scelto dal cliente.
Per completezza sul punto si segnala che con d.m. 27 maggio 2013 il Ministero della Giustizia ha approvato le delibere del Consiglio nazionale del notariato n. 5 - 98 dell'11 gennaio 2013 e 2 - 110 del 9 maggio 2013, relative al Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell’esercizio della sua professione.
ll patrimonio del Fondo è destinato al ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell’esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Al di là del profilo penalistico, civilmente ci troviamo di fronte ad una sanzione prevista della legge ex art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 4 L. 07.03.1996, n. 108 in vigore dal 24.03.1996 che sostituisce il testo previgente secondo il quale "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale", pertanto improponibile sarà la riduzione del tasso nei limiti di quello di soglia, propugnato da taluna Giurisprudenza).
Il cliente eccependo il mutuo usurario chiederà la dichiarazione di nullità parziale del negozio, ex art. 1419, comma 2, cc. che statuisce come: “ La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).” Va sottolineato come il contratto di apercredito, a differenza di quello di mutuo, è sottoposto allo ius variandi della banca (cfr. art. 118 TUb), cioè al diritto di modificare unilateralmente e durante lo svolgersi del rapporto le competenze economiche spettanti alla banca, l’unica a “tenere il conto” in detto rapporto contrattuale.
Quindi la modifica delle competenze non viene con una pattuizione originaria, ma avviene nel corso del rapporto: ecco perché un rapporto originariamente legale, può diventare in itinere usurario a causa dell’autonomo incremento delle competenze bancarie decise unilateralmente dalla banca: pertanto ad ogni comunicazione unilaterale della banca potrà verificarsi lo sforamento del tasso di soglia.
Quasi coeva alla sentenza della S.C. del 9 gennaio 2013 n. 325 è quella dell’11 gennaio 2013 n. 602, redatta dal Consigliere Dogliotti, il quale analizza l’ipotesi dei c.d. mutui usurari stipulati prima della legge 108 del 1996: “giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. N. 25182 del 2010) precisa che, con riferimento a fattispecie anteriore (come - pacificamente - nel caso che ci occupa) alla L. 108 del 1996 (disciplina "anti - usura"), in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta: l'illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell'autore del reato.
Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale. Al contrario, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato la L. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia
.” La stessa sentenza, conferma che il tasso di mora rientra nel calcolo del tasso utile per la verifica del superamento del tasso di soglia usurario: “il CTU, sulla base della documentazione prodotta, con ragionamento immune da errori e vizi logici ha accertato che la Banca ha applicato interessi moratori superiori a quanto pattuito nonché al tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, e ha effettuato i relativi conteggi, che vengono ampiamente richiamati”. Infine, la sentenza contiene la conferma dell’illegittimità dei piani di ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi sul capitale maggiorati da capitalizzazione composta:
“Quanto al primo motivo del ricorso principale, va precisato che la Corte di Appello esclude, nella specie, l'esistenza di anatocismo: non vi sarebbero illegittime forme di capitalizzazione degli interessi, trattandosi di contratto di finanziamento, nel quale la restituzione di singole rate di mutuo costituirebbe l'adempimento di un’unica obbligazione, determinata fin dall'inizio sia nel capitale che negli interessi, secondo il piano di ammortamento contrattualmente stabilito. L'argomentazione non ha pregio: a nulla rileva l'eventuale "ammortamento" comprendente capitale ed interessi.
In qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento, è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi. Il divieto di produzione di interessi su interessi è fissato dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è ammesso soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per l'effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi normativi, e non negoziali o interpretativi).
Il motivo è dunque fondato e va accolto”.Il tema specifico, relativamente nuovo per la S.C., era già stato affrontato in egual senso dalla Giurisprudenza di merito: Tribunale Bari, sez. Rutigliano, sentenza n. 113 del 29 ottobre 2008 (edita in www.studiotanza.it) e Tribunale di Larino, Sez. Termoli, Sentenza n. 119 del 17 aprile 2012.

